Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II n. 15824/2014) ha sancito severi obblighi di controllo non solo in capo al rivenditore, ma anche al produttore in considerazione dell’incidenza dei prodotti sul bene costituzionale della salute.
Nel caso in esame il rivenditore New Foods, nonostante avesse svolto le analisi di routine previste dal protocollo HACCP, veniva ritenuto responsabile del danno subito per la fornitura di merce contaminata dal produttore Saclà a causa del mancato compimento di tutte le analisi di controllo conosciute -ed esigibili- nel settore alimentare per verificare la presenza di componenti dannosi per la salute dei consumatori.
Tuttavia la New Foods non veniva chiamata al risarcimento dell’intero danno subito dalla Saclà in quanto veniva individuato un concorso di colpa in capo a quest’ultima ex 1227 c.c. comma 2, per non aver svolto per lo meno dei controlli a campione sulla merce acquistata dal rivenditore, a nulla valendo, in virtù della peculiare incidenza dei prodotti alimentari sul bene salute, che nell’accordo di fornitura il rivenditore garantisse espressamente la qualità della merce.
IL CASO
Nel 2002 la Saclà acquistava dalla New Foods una ingente partita di peperoncino destinata alla produzione di diversi prodotti alimentari.
Nel 2003 la Francia allertava la comunità europea sulla circolazione di peperoncino proveniente dall’India contaminato da una sostanza cancerogena, il Sudan 1. L’unione Europea, svolte le opportune verifiche, proibiva dal commercio i prodotti contenenti tale sostanza e Saclà fu così costretta a ritirare dal territorio nazionale tutte le partite di prodotto “olive verdi alle erbe aromatiche e peperoncino” e dal mercato francese tutti i propri prodotti con ingredienti acquistati dalla New Foods mentre l’ASL di Asti provvedeva al sequestro di tutti i prodotti Saclà contenenti peperoncino New Foods. Evidente il danno, costituito dai costi di produzione, dai costi per il ritiro della merce, dal mancato guadagno e dalla lesione all’immagine aziendale, Saclà chiedeva un risarcimento a New Foods di € 2.990.510,24.
New Foods opponeva di aver svolto i controlli come da protocollo HACCP e che, al momento della vendita della merce, il Sudan 1 non era considerata sostanza proibita e pericolosa e non si sospettava della sua presenza nel peperoncino.
La domanda della Saclà, dopo essere stata rigettata in Primo grado veniva accolta dalla Corte d’Appello, per una somma leggermente inferiore, di € 2.614.424,09. La responsabilità veniva ascritta al mancato compimento tutti procedimenti di analisi disponibili nel patrimonio di conoscenza del settore (in proposito viene indicata la spettrometria di massa come rilevatore cromatografico di uso ultratrentennale), affermando l’insufficienza dei soli controlli di routine effettuati dalla New Foods previsti dal protocollo HACCP.
Tuttavia, la Cassazione riduceva l’entità del danno liquidato dalla Corte d’Appello in quanto individuava un concorso di colpa del produttore Saclà, affermando che sul produttore graverebbe, in forza del principio di precauzione, ed a prescindere da patti contrattuali in cui viene garantita la qualità della merce da parte del rivenditore, l’obbligo di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione consumo, che si traduce per lo meno nell’obbligo di effettuare controlli a campione che il componente acquistato non contenga additivi vietati e pericolosi prima di ulteriormente impiegarlo quale parte ingrediente nella preparazione di un alimento finale.
Torino-Milano, 15 febbraio 2016
Avv. Marcello Mantelli