Fornitura elettronica di software: per CGUE è “vendita di beni”

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Con sentenza n.742 del 16 settembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in materia di fornitura elettronica di software, stabilendo che la fornitura di un software per via elettronica e non su supporto materiale costituisce “vendita di beni” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 86/653 sugli agenti commerciali.

La vicenda in esame è stata sottoposta alla CGUE dalla Corte Suprema inglese, la quale a sua volta ha ricevuto il ricorso presentato da un agente, attivo nella fornitura elettronica di software, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello inglese.

Nel dettaglio, la Corte d’appello aveva ritenuto che il software fornito ad un cliente non costituisse un “bene” ai sensi della Direttiva 86/653, in quanto fornito tramite download, sostanziandosi quindi in un “bene immateriale” che, come tale, non poteva essere sottoposto alla disciplina di cui alla Direttiva in esame.

Giunta la questione innanzi alla Corte Suprema, questa si è rivolta alla CGUE chiedendo se il rilascio di un software a mezzo download e non su supporto materiale costituisca una “vendita di beni” ai sensi della Direttiva 86/653, o se viceversa debba essere esclusa l’applicazione di tale normativa, in quanto applicabile solo a beni intesi in senso “materiale”.

Nella sua pronuncia, in netto contrasto con la decisione della Corte d’appello inglese, la Corte di Giustizia Ue ha quindi stabilito che:

1. il software fornito elettronicamente costituisce un bene ai sensi della Direttiva 86/653, in quanto è da ritenersi “bene” suscettibile di vendita qualsiasi prodotto che possa essere valutato in denaro e che sia, di conseguenza, suscettibile di formare oggetto di transazioni commerciali;

2. la licenza perpetua di tale software a pagamento costituisce a tutti gli effetti una “vendita di beni” ai sensi della Direttiva in esame, in quanto la nozione di “vendita di beni” di cui all’articolo 1, paragrafo 2 deve essere interpretata ricomprendendo anche la fornitura ad un cliente, dietro pagamento di un corrispettivo, di un software per via elettronica, qualora tale fornitura sia accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua per l’uso di tale software.

In altre parole, secondo la Corte, il software fornito mediante licenza perpetua rientra in questa definizione, indipendentemente dal fatto che sia fornito su un supporto materiale o tramite download elettronico.

La pronuncia in esame rappresenta un cambiamento significativo nella protezione offerta agli intermediari di software che operano su provvigione, posto che essi andranno inquadrati come agenti con tutte le conseguenti tutele anche in tema di diritto all’indennità di cessazione del rapporto, nella misura in cui sussistano nel caso concreto tutte le altre condizioni previste dalla Direttiva CEE/86/653.

Rimane ora da vedere se e come la Corte Suprema inglese recepirà la pronuncia della CGUE, tenendo presente che, a seguito del 31 dicembre 2020, il periodo di transizione della Brexit è terminato e, di conseguenza, le corti inglesi non sono più tenute a conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia Ue.

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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