Come già affrontato in precedenza su questo blog, le conseguenze del Covid-19 sugli accordi commerciali nazionali e internazionali sono state diverse, così come diverse sono state le soluzioni adottare dai singoli Stati per preservare i rapporti in essere e continuare le relazioni commerciali (si vedano i casi di studio relativi a Italia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito).
Oggi il focus è sulla Colombia e sulle soluzioni adottate dal Paese sudamericano per far fronte agli effetti della Pandemia sui contratti di distribuzione e agenzia commerciale.
Si è parlato molto del concetto di forza maggiore e di come questo trovi una definizione in vari ordinamenti statali. La legge colombiana n. 95 del 1890, in particolare, definisce la force majeure come un evento “imprevedibile e irresistibile” (come un naufragio, un terremoto, un atto della pubblica autorità, etc.) avente dunque due caratteristiche principali:
1. imprevedibilità;
2. indipendenza dell’evento dalla volontà delle parti (ossia un evento impossibile da prevenire, mitigare o modificarne gli effetti).
In tal senso, la Pandemia può rientrare nelle cause di forza maggiore, purché venga dimostrato che le circostanze che hanno portato alla risoluzione del contratto siano state causate proprio da un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà delle parti, il quale, nel caso concreto, abbia dunque reso impossibile (o eccessivamente oneroso) – per una o entrambe le parti – rispettare le obbligazioni contrattuali.
Qualora vengano dimostrate tali caratteristiche di “imprevedibilità e irresistibilità”, le parti o un giudice (o in alternativa un arbitro) potranno considerare di terminare il contratto senza dover indennizzare la controparte, dato che in questo caso si ha una mancanza di responsabilità della parte che termina il contratto legata agli eventi considerati.
Tuttavia, nell’operare con un partner colombiano, è necessario tenere a mente che vi sarà sempre il rischio di una futura controversia relativa alla sussistenza o meno della causa di forza maggiore intesa come una giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia commerciale o di distribuzione, soprattutto considerato che in Colombia soltanto un giudice (o un arbitro) può decidere cosa costituisca un evento di forza maggiore che, nel caso concreto, esoneri una parte da qualsivoglia responsabilità contrattuale.
Oltre all’ipotesi di forza maggiore, l’ordinamento colombiano considera all’art. 868 del Codice del Commercio anche quella che, secondo i principi UNIDROIT, viene definita come hardship, ossia la circostanza per cui un evento alteri l’equilibrio contrattuale e di conseguenza l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, al punto da renderle eccessivamente onerose per una delle parti. In tale caso, il Codice colombiano prevede per la parte affetta la possibilità di adire un giudice e di richiedere la rinegoziazione del contratto o, qualora questo non sia possibile, la risoluzione dello stesso.
In conclusione, nel corso di un rapporto commerciale con un partner colombiano con cui si siano conclusi contratti di agenzia o di distribuzione, stante l’incidenza della Pandemia a livello globale, bisogna considerare che questa potrebbe determinare a pieno titolo una causa di forza maggiore (o una situazione di hardship, nella misura in cui sia applicabile). In tale ottica, le soluzioni possono essere:
– sospendere il contratto per un periodo di tempo durante il quale, salvo diverso patto contrattuale, ciascuna parte sosterrà le proprie spese in attesa di capire come gestire la relazione commerciale;
– rinegoziare termini e condizioni contrattuali, aprendo trattative da condurre secondo buona fede;
– giungere alla risoluzione del contratto, qualora la prestazione risulti impossibile e la controparte si opponga alla sospensione del contratto o alla sua rinegoziazione, con possibile sorgere di un contenzioso internazionale con la controparte, a meno che non ci si accordi per prevedere l’assenza di responsabilità e conseguente risarcimento dei danni.
Per i contratti ancora da concludere, si consiglia invece la predisposizione di una specifica clausola di forza maggiore (si veda ad esempio la nuova clausola di forza maggiore della Camera di Commercio Internazionale) valutando adattamenti e modifiche della stessa a specifiche situazioni sulla base di un’analisi case-by-case.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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