Franchising Austria: divulgazione di informazioni e del know-how aziendale

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

L’ordinamento austriaco non prevede una legge specifica sul franchising, di conseguenza i contratti di franchising devono essere redatti secondo le regole austriache generali in materia contrattuale, unitamente alle linee guida fornite dall’Autorità Federale Austriaca per la Concorrenza.

In mancanza di una definizione di legge bisogna inoltre fare riferimento a quanto sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che sottolineano i seguenti elementi essenziali del contratto di franchising:

– il franchisor concede al franchisee il diritto di vendere merci e/o servizi sotto il marchio del franchisor, dietro il pagamento di un compenso da parte del franchisee;

– franchisee si impegna a vendere solo le merci e/o i servizi del franchisor sotto il controllo dello stesso, arredando e attrezzando i negozi secondo le istruzioni del franchisor;

– il franchisee rimane un commerciante indipendente che vende in nome proprio e per conto proprio;

– franchisor mette a disposizione del franchisee il suo know-how commerciale e tecnico nonché il suo sistema di organizzazione.

Proprio con riguardo alla divulgazione di informazioni commerciali, nell’ordinamento austriaco non ci sono requisiti di divulgazione a cui un franchisor è tenuto a conformarsi per legge. L’unica previsione riguarda l’obbligo di informare il franchisee circa gli elementi rilevanti in merito al business. Il tipo di informazioni che devono essere divulgate dipende poi dal singolo contratto di franchising.

Anche il trasferimento del know-how è una componente essenziale del contratto di franchising, in quanto il franchisor consegna al franchisee le istruzioni complete per avviare e gestire il business.

In conformità con le linee guida della Commissione UE e la Direttiva (UE) 2016/943 – recepita dalla legge austriaca – sulla protezione del know-how, la “competenza” impartita al franchisee è un prerequisito necessario affinché il contratto possa qualificarsi come contratto di franchising. Qualora non venga trasferita alcuna competenza, il rapporto verrà quindi inquadrato come un mero contratto di licenza e non di franchising.

Il Codice Etico dell’Associazione austriaca del franchising definisce tale “competenza” come un pacchetto di informazioni pratiche basate sull’esperienza e sui test condotti dal franchisor, il quale rimane segreto. Secondo le dichiarazioni contenute nel Codice Etico, “segreto” significa che la sostanza e la struttura dell’esperienza trasmessa non è generalmente nota.

Sempre in base al Codice Etico, la competenza è considerata “materiale” se copre la conoscenza indispensabile per il franchisee in merito all’uso, vendita o rivendita dei beni oggetto di contratto o alla fornitura dei servizi concordati.

In conclusione, nel perfezionare un rapporto di franchising con un partner austriaco, bisogna considerare attentamente – qualora la legge applicabile al rapporto sia quella austriaca – tutte le previsioni in materia, specialmente con riguardo alla gestione del trasferimento delle informazioni e del know-how aziendale.

Tale know-how, infatti, è protetto dal diritto Ue, nonché dal diritto nazionale austriaco, qualora sia documentato in forma scritta e sia sviluppato in modo permanente dal franchisor. In tali casi, si ha quindi in capo al franchisee un obbligo di mantenere segreto il know-how del sistema di franchising, anche per un periodo di tempo – concordato tra le parti – a seguito della risoluzione del contratto.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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