Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Il Belgio ha recentemente implementato una nuova legge a disciplina del rapporto di franchising e, nello specifico, dei rapporti business to business (B2B), intervenendo al fine di limitare episodi di abuso di dipendenza economica, clausole contrattuali inique e pratiche sleali.
Gli accordi B2B – inclusi gli accordi di franchising – spesso sono caratterizzati da uno squilibrio economico tra le parti determinato dal fatto che il franchisor, abusando della propria posizione dominante, talvolta può imporre clausole contrattuali inique.
È in tale scenario che il governo belga è intervenuto adottando la c.d. “legge B2B per il franchising”, una legge obbligatoria per tutti gli accordi di franchising che prevedono un ambito territoriale di intervento in Belgio, in altre parole indipendentemente dalla sede del franchisor o del franchisee o da qualsiasi clausola vigente straniera relativa al singolo contratto di franchising.
Tale legge mira soprattutto a proibire le clausole abusive, prevedendo una “trasparenza generale”, ossia la necessità che tutte le clausole contrattuali scritte vengano redatte in modo chiaro e comprensibile. Ciò significa che il franchisor dovrà abbandonare il proprio modello standard di contratto di franchising qualora questo sia stato redatto in modo complicato e con un linguaggio poco comprensibile.
Inoltre, tutte le clausole contrattuali che creano uno squilibrio significativo tra diritti e obblighi delle parti contraenti, vengono considerate abusive. Lo squilibrio viene valutato tenendo conto della natura dei servizi o dei prodotti oggetto dell’accordo e facendo riferimento a tutte le circostanze che lo riguardano.
Infine, la legge belga prevede una “lista nera” e una “lista grigia” con esempi di clausole, nel primo caso, considerate automaticamente abusive e quindi vietate e, nel secondo caso, considerate inique salvo prova contraria.
Tra le clausole della lista nera figurano ad esempio quelle che conferiscono ad una parte il diritto di interpretare unilateralmente qualsiasi clausola del contratto o quelle che prevedono che l’altra parte rinunci a ricorrere a qualsiasi mezzo in caso di controversia.
La lista grigia includerebbe invece quelle clausole che ad esempio conferiscono ad una parte il diritto unilaterale di modificare – senza un valido motivo – il prezzo, le caratteristiche o i termini dell’accordo (si pensi al caso del diritto previsto in capo al franchisor di modificare unilateralmente le tariffe per i servizi obbligatori forniti al franchisee).
L’iniquità e/o l’abusività delle clausole in un contratto di franchising regolato dalla legge belga dovrà essere valutata caso per caso. Ad ogni modo, un efficace metodo che il franchisor può adottare al fine di evitare di incorrere nelle situazioni appena descritte consiste nel fornire delle informazioni precontrattuali dettagliate al franchisee.
In questo modo, il franchisee avrà ampia possibilità di rivedere l’offerta e raggiungere conclusioni informate, valutando il modello di business ed eventualmente abbandonando in questa fase preliminare l’affare in caso di obblighi ritenuti troppo onerosi o di condizioni considerate inique.
Allo stesso modo, il franchisor – tramite tali trattative precontrattuali – avrà prova del fatto che il franchisee ha potuto prendere una decisione informata e potrà di conseguenza tutelarsi in caso di successive accuse.
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