Franchising Cina: validità del divieto di concorrenza previsto da clausola contrattuale e accordo separato

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

La Corte d’Appello di Wenshu si è espressa su caso riguardante un contratto di franchising perfezionato tra il franchisor – Maya Housing – e il franchisee – sig. Zhao Shilei – in base al quale il sig. Zhao avrebbe gestito attività immobiliari sotto il nome commerciale di “Maya Housing”, utilizzando le risorse economiche messe a disposizione dalla mesedima Maya Housing nella città di Urumuqi in Cina.

L’accordo concluso consisteva in un contratto standard preparato dal franchisor, nel quale veniva specificato il territorio di attività concesso al sig. Zhao e veniva prevista una clausola di non concorrenza in base alla quale – durante ed entro due anni dalla risoluzione del rapporto – al franchisee sarebbe stato vietato operare in attività simili entro un raggio di 50 km dal territorio concesso.

Tuttavia, tramite accordo separato di non concorrenza (anche questo consistente in un modulo standard fornito dal franchisor), il territorio “vietato” è stato fatto coincidere con il territorio concesso nel contratto di franchising, non prevedendo dunque l’estensione di ulteriori 50 km così come inserita nella clausola contrattuale.

Le questioni problematiche sollevate dal franchisee sono state due:

– la correttezza o meno della previsione di una clausola di non concorrenza all’interno di un contratto standard di franchising;

– l’estensione del territorio soggetto a non concorrenza (chiarendo dunque se questo coincida con quello unicamente oggetto di contratto di franchising o se debba essere ampliato di 50 km).

Sul primo quesito, la Corte d’Appello ha chiarito che la previsione di una clausola di non concorrenza è un meccanismo comune utilizzato dai franchisor al fine di tutelare i propri diritti sul business sviluppato (si pensi ad esempio al know-how aziendale trasmesso al franchisee).

In questo senso, può ritenersi valida la previsione di una clausola/accordo di non concorrenza all’interno del contratto di franchising, trattandosi di un efficace metodo per tutelare il business del franchisor (ad esempio impedendo al franchisee di divulgare il know-how aziendale trasmesso).

Chiarita la validità sia della clausola che dell’accordo di non concorrenza, la Corte d’Appello si è poi soffermata sulla determinazione della larghezza del territorio soggetto a non concorrenza.

Nello specifico, in base all’art. 41 della Legge cinese sul diritto dei contratti, “Se si verifica una controversia sulla comprensione dei termini standard, essa deve essere interpretata in conformità con l’intesa comune. In caso di due o più tipi di interpretazione, prevale l’interpretazione sfavorevole alla parte che fornisce le condizioni standard”.

Di conseguenza, nel caso di specie, trattandosi di condizioni fornite dal franchisor, la Corte ha stabilito la prevalenza del territorio previsto nell’accordo di non concorrenza separato, il quale risulta più favorevole per il franchisee, non ampliando il territorio oggetto di non concorrenza di ulteriori 50 km.

Il caso in esame evidenzia dunque l’importanza per ciascuna delle parti – nella conclusione di qualsiasi tipo di contratto commerciale – di negoziare con attenzione tutte le clausole contrattuali, evitando di ricorrere a modelli standard precompilati, i quali, oltre al rischio di comportare incertezze di interpretazione, non si rivelano nella maggior parte dei casi adatti a regolare il caso specifico.

Tale approccio può rivelarsi fondamentale al fine di evitare errori che rischiano di compromettere la buona riuscita dell’affare.

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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