Franchising e abuso di dipendenza economica: il caso Benetton

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Il 17 novembre 2020 è stata aperta un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti delle società di abbigliamento Benetton s.r.l. e Benetton Group s.r.l. relativamente ad un caso di abuso di dipendenza economica in un rapporto di franchising.

Il motivo di tale istruttoria riguardava le condotte tenute dalle società del gruppo Benetton in qualità di franchisor – lamentate dal franchisee, la società Miragreen s.r.l. – le quali assumerebbero rilevanza non soltanto per i vantaggi conseguiti alla luce del possibile configurarsi di fattispecie di dipendenza economica e di abuso di posizione dominante, ma anche nell’ottica di possibili violazioni delle norme poste a tutela della concorrenza in favore degli altri membri del franchise.

Nello specifico, le società franchisor avrebbero stipulato contratti di franchising includendo clausole che avrebbero “ostacolato, se non addirittura impedito, lo svolgimento dell’attività aziendale del franchisee fino a far cessare la stessa” in quanto clausole determinanti, per un verso, una vera e propria dipendenza economica del franchisee nei confronti del franchisor e, per altro verso, una situazione di abuso della posizione dominante del franchisor.

In Italia, l’abuso di dipendenza economica viene disciplinato dalla Legge 192/1998, la quale riconosce la sussistenza di tale fattispecie nel caso in cui vi sia una dipendenza economica tra due imprese tale da determinare un eccessivo squilibrio nel rapporto commerciale a favore di una delle due parti, a causa dell’imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie.

In un simile caso, la legge sancisce la nullità della clausola contrattuale mediante la quale si sia instaurato l’abuso.

Da un primo esame della vicenda da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), tuttavia, è risultato che il franchisee versasse già in una posizione debitoria non imputabile ai contratti conclusi con Benetton, ma derivante da un inadempimento di precedenti obblighi di pagamento con la conseguenza che tale indebitamento – a ben vedere – non poteva essere utilizzato dalla società franchisee quale presupposto per far valere un abuso di dipendenza economica.

Inoltre, dalla ulteriore analisi della questione, è stato possibile rilevare come le clausole che sarebbero state indicate dal franchisee come causa della lamentata ipotesi di dipendenza economica, siano in realtà clausole standard comunemente utilizzate all’interno dei contratti di franchising.

Questa circostanza, seppure configuri una potenziale posizione di favore del franchisor, peraltro connaturale al contratto stesso di franchising, non vale di per sé a determinare una mancata tutela del franchisee, tenuto anche conto che la legge sul franchising n. 129/2004 impone espressamente al franchisor di consegnare al franchisee, almeno 30 giorni prima della firma del contratto, tutte le informazioni specifiche relative alla rete di franchising e al rapporto commerciale che si intende instaurare.

Era pertanto onere del franchisee esaminare con attenzione il contenuto dell’intero testo contrattuale messo a sua disposizione prima della stipula del contratto e muovere nel contesto di tale fase di due diligence tutte le osservazioni che ritenesse opportune. In mancanza, anche alla luce della veste di imprenditore professionale del franchisee, ogni successiva contestazione non può essere meritevole di tutela.

Pur non essendosi ancora conclusa l’istruttoria dell’AGCM, va quindi ribadito che la situazione di “sbilanciamento” tra franchisor e franchisee è di per sé fisiologica e, come tale, l’inserimento di clausole standard non è sufficiente a configurare una situazione di dipendenza economica e abuso di posizione dominante, che devono invece essere analizzate caso per caso in base agli stringenti criteri stabiliti dalla normativa in materia.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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