Franchising in Olanda: nuova proposta di legge per garantire più equilibrio tra poteri di franchisor e franchisee, maggiore trasparenza e incremento dei controlli

Il 10 febbraio 2020 una proposta di legge volta a modificare la normativa in materia di franchising è stata presentata al Parlamento olandese per ottenere l’approvazione. Tra i molti emendamenti proposti, vengono alleggeriti alcuni obblighi in capo ai franchisor, e contemporaneamente ne vengono proposti di nuovi nei confronti di questi e dei franchisee. 

Nello specifico – data la mancanza in Olanda di una specifica normativa in materia di franchising – viene proposta l’introduzione, all’interno delle norme generali di diritto contrattuale, di: 

1. una “pre-contractual information”, in base alla quale sorgeranno obblighi sia in capo ai franchisor che ai franchisee. Nel dettaglio:

i. per i franchisor sorgerà un obbligo di fornire tutte le necessarie informazioni ai franchisee almeno quattro settimane prima dell’esecuzione del contratto di franchising. Tale obbligo di informazione riguarda, tra gli altri elementi, la bozza del contratto di franchising, il sistema remunerativo e relativo agli investimenti, il sistema di consultazione e il modo in cui i franchisee verranno informati circa i dati relativi al fatturato (ad esempio i parametri di riferimento). I franchisor dovranno inoltre fornire informazioni relativamente al proprio status finanziario; 

ii. anche in capo ai franchisee sorgeranno nuovi obblighi, consistenti nel dovere di effettuare delle ricerche per assumere più informazioni possibili riguardo l’accordo che si ha intenzione di concludere. In tal senso, i franchisee avranno il dovere di effettuare una attenta valutazione della proposta dei franchisor in modo tale da evitare di concludere un accordo a questi poco favorevole; 

2. una maggiore trasparenza nella delineazione dei costi previsti, volta a garantire, attraverso nuovi obblighi in capo ai franchisor, una maggiore informazione relativamente a qualunque cambiamento che interessi l’accordo di franchising o gli investimenti richiesti. Inoltre, un aspetto innovativo riguarda l’obbligo dei franchisor di informare ogni anno i franchisee sul modo in cui i versamenti effettuati dai franchisee nell’anno precedente abbiano coperto i costi o gli investimenti che i franchisor intendevano coprire tramite tali versamenti; 

3. una previsione – ad oggi non presente in maniera specifica nella normativa in materia di franchising – all’interno del contratto con la quale si specifichi se sia compresa o meno una “goodwill” (indennità di fine rapporto) per i franchisee, in che misura e fino a che livello possa essere attribuita. Inoltre, dovrà essere specificato in che modo tale indennità sarà corrisposta ai franchisee al momento della risoluzione del contratto. Un nuovo aspetto è che tale indennità dovrà essere pagata dai franchisor se l’attività sarà ripresa da questi per continuarla o sarà trasferita a nuovi franchisee. In tal senso dunque non sarà obbligatorio corrispondere l’indennità in ogni circostanza (ad esempio, nel caso in cui ci sia una vendita/trasferimento dell’attività da un franchisee ad un altro di comune accordo, la previsione di una indennità nei confronti del primo franchisee non si applicherà, in quanto verosimilmente sarà già stata calcolata all’interno del prezzo di vendita); 

4. una previsione che riconosca il diritto dei franchisee – qualora vi possano essere delle ripercussioni su questi a livello finanziario – di esprimere il proprio consenso nel caso in cui il franchisor decida di modificare la formula del franchising. Nello specifico, tale diritto ad esprimere il consenso varrà solo qualora si superi una soglia predeterminata all’interno del contratto di franchising (la quale ad ogni modo non potrà essere tanto elevata da rendere il diritto al consenso illusorio). Qualora tale soglia non venga prevista all’interno del contratto, si dovrà procedere alla consultazione dei franchisee per ogni cambiamento proposto dal franchisor; 

5. una previsione che permetta – in un periodo di tempo fissato in due anni dall’entrata in vigore degli emendamenti proposti – di rivedere tutti i contratti di franchising precedentemente conclusi e di modificarli alla luce delle nuove previsioni. Questo determinerà per i franchisor un obbligo di implementare almeno le previsioni in materia di indennità di fine rapporto, di non competizione e di soglie relative alle decisioni sui cambiamenti del franchising che abbiano un impatto finanziario sui franchisee. 

Qualora il Parlamento olandese approvi gli emendamenti segnalati, l’atto passerà al Senato per l’approvazione, entrando definitivamente in vigore verosimilmente entro la fine di quest’anno. 

Dal momento in cui tali emendamenti verranno approvati, si renderà pertanto necessario per le imprese che intendano concludere contratti di franchising regolati dalla legge olandese verificare attentamente in quale misura occorrerà includere previsioni più specifiche, rispetto a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, all’interno del testo contrattuale. 


Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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