Franchising internazionale: la Corte d’appello di Pechino interviene in materia di recesso unilaterale da parte del franchisee

La Corte d’appello di Pechino si è espressa con riguardo alla natura del contratto di franchising e, più nel dettaglio, alla possibilità di recesso unilaterale da parte del franchisee.

Il caso in esame riguarda una scuola internazionale di lingua inglese (“Thomas Education“) e una signora (“la signora Yang”), con la quale la scuola ha concluso nel 2018 un contratto che autorizzava la signora Yang a creare e gestire un istituto di formazione in lingua inglese utilizzando il metodo e il marchio della Thomas Education.

Dopo appena tre mesi dalla conclusione del contratto, tuttavia, la signora Yang ha inviato una email alla Thomas Education con la quale dichiarava la volontà di terminare il contratto, in quanto non aveva avuto la possibilità di ottenere la licenza locale per la gestione di una scuola di lingua, chiedendo inoltre il rimborso delle quote versate per la consulenza iniziale e per i materiali di formazione da questa acquistati.

La Thomas Education sottolineava tuttavia come l’accordo concluso con la signora Yang avesse la natura di contratto per la fornitura di servizi, di talché non costituirebbe un franchising e non garantirebbe in alcun modo alla signora Yang il diritto di recedere unilateralmente dall’accordo.

La Corte d’appello di Pechino ha chiarito che un’attività in franchising, per definirsi tale, deve disporre di risorse aziendali specifiche (inclusi marchi registrati, nomi commerciali, brevetti, etc), deve avere un modello operativo standardizzato (che riguarda gestione, marketing, controllo di qualità, progettazione e arredamento del negozio) e deve prevedere che i franchisee paghino una commissione di franchising per l’utilizzo di risorse aziendali fornite dal franchisor.

Con riguardo poi all’ipotesi specifica del recesso unilaterale, secondo l’articolo 12 del Regolamento cinese sul Franchising, il franchisee ha diritto di recedere dal contratto unilateralmente entro un certo periodo di tempo a seguito della stipula del contratto, tuttavia nulla si prevede con riguardo alla durata effettiva di tale periodo.

La corte, nel caso in esame, ha quindi ritenuto di far prevalere la tutela del franchisee, in quanto normalmente soggetto che si trova in una posizione svantaggiata, di talché, anche se il contratto di franchising non contiene una clausola specifica atta a garantire la possibilità di recesso unilaterale, il franchisee può comunque richiedere una risoluzione unilaterale entro un ragionevole periodo di tempo, a condizione che questo non abbia iniziato l’attività legata al franchising.

Alla luce di tale pronuncia, per le aziende che vogliano concludere accordi di franchising in cui trova applicazione la legge cinese, il suggerimento è quello di prevedere una clausola specifica riguardante il recesso unilaterale che stabilisca in maniera chiara un periodo di tempo limitato entro il quale sia possibile per il franchisee procedere all’eventuale recesso.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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