In tutti i Paesi dell’Unione Europea le regole fondamentali del rapporto di agenzia sono contenute nella Direttiva n. 86/653/CEE, recepita da tutti gli Stati membri, la quale prevede il diritto dell’agente di ricevere un’indennità all’atto della cessazione del rapporto, al verificarsi di certe condizioni.
Consolidata giurisprudenza portoghese riconosce -ugualmente a certe condizioni- anche al distributore / concessionario di vendita con sede in Portogallo detto diritto all’indennità di cessazione del rapporto attraverso un’ applicazione analogica delle norme in punto indennità previste in favore dell’agente.
Considerata l’applicazione delle norme sull’agenzia alla distribuzione è legittimo domandarsi se l’applicazione analogica delle norme sull’agenzia in tema di indennità siano applicabili anche ai contratti di franchising, con conseguente diritto del franchisee a richiedere e ottenere l’indennità di clientela.
La questione in Portogallo è in realtà allo stato attuale controversa, con contrapposti orientamenti dei giudici portoghesi.
L’orientamento maggioritario esclude l’applicazione analogica delle norme sull’agenzia al contratto di franchising. L’argomento principale di tale impostazione risiede nella circostanza che la clientela deriverebbe principalmente dalla forza del brand, del trademark e dell’immagine del franchisor e non viceversa dalla qualità del lavoro del franchisee.
In senso contrario, una sentenza della Porto Court of Second Instance Decision del 28 ottobre 2015 ha ammesso l’applicazione analogica della disciplina dell’agenzia al franchsing.
Secondo tale impostazione, per reclamare il diritto all’indennità, il franchisee dovrà dimostrare che la clientela è stata procurata essenzialmente grazie alle sue capacità ed abilità personali piuttosto che attraverso la forza del brand del franchisor (ma dovrà altresì dimostrare che vi sono benefici economici che permarranno in capo al franchisor in seguito alla cessazione del rapporto).
La sentenza, espressione di un orientamento minoritario, deve essere considerata con prudenza.
Tuttavia, in un’ottica di tutela preventiva e di pianificazione strategica dei propri affari in Portogallo è importante essere consapevoli dell’esistenza di un simile orientamento giurisprudenziale che potrebbe aprire in futuro, come avvenuto per la concessione di vendita, ad un diritto all’indennità di cessazione in favore del franchisee.
Avv. Marcello Mantelli
Avv. Massimiliano Gardellin
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