Franchising in Uk: informativa e obblighi del franchisor

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Sebbene il franchising abbia ormai assunto una notevole importanza e diffusione a livello internazionale, l’ordinamento inglese non dispone di alcuna legge speciale che disciplini tale tipologia contrattuale. Conseguentemente, in assenza di regole specifiche sulla legge applicabile al contratto, occorrerà prestare particolare attenzione alle norme inglesi applicabili alla materia generale dei contratti.

A titolo di esempio, la legge del Regno Unito non prevede alcun obbligo di informativa precontrattuale. Tuttavia, se il franchisor fa parte della British Franchise Association (BFA), dovrà rispettarne il codice etico (o ugualmente se si intendono adottare buone pratiche in tal senso senza aderire alla BFA). La raccomanda una serie di c.d. best practices ai fini della corretta negoziazione pre-contrattuale del contratto di franchising.

Tra queste, nel dettaglio, viene previsto l’obbligo per i membri del BFA di divulgare determinate informazioni per iscritto ai potenziali franchisees entro un periodo ragionevole (non definito) prima della stipula del contratto. Queste informazioni includono in particolare:

– la situazione economica e finanziaria del franchisor;

– dettagli dell’attività in franchising;

– dettagli riguardanti la rete del franchising;

– eventuali proiezioni finanziarie o dati storici sulle prestazioni finanziarie.

In questi casi, viene quindi previsto un obbligo di disclosure, di informazioni rilevanti per la decisione del franchisee sull’adesione o meno al sistema di fonte pattizia con la tutela prevista ex lege nell’ipotesi in cui le informazioni fornite siano false (Misrepresentation Act del 1967).

In particolare, in base a tale legge esistono due tipi principali di dichiarazioni false: quella resa dal franchisor che sa di mentire (responsabile, quindi, di false dichiarazioni fraudolente); e quella resa dal franchisor che in realtà non si cura della reale situazione che ritiene essere veritiera (responsabile qui per falsa dichiarazione negligente).

In questi casi, se il franchisee può dimostrare che le false dichiarazioni lo hanno indotto a stipulare un contratto di franchising che altrimenti non avrebbe stipulato, questo avrà diritto a richiedere il risarcimento per il danno subito, oltre alla risoluzione del contratto.

Per ovviare a tali ipotesi di responsabilità, molti franchisor ricorrono alla c.d. clausola di “non reliance”, mediante la quale il franchisee conviene che non gli è stata resa alcuna dichiarazione diversa da quelle contenute nel contratto scritto. In questo modo, il franchisor sarà tutelato da eventuali sue false dichiarazioni o informazioni rese con negligenza ma non anche da quelle da egli rese in modo fraudolento.

Gli operatori esteri che intendono avviare un franchise nel Regno Unito seguendo la best practice sulla disclosure pre-contrattuale o che aderiscono alla BFA applicandone il relativo codice etico devono quindi assicurarsi che tutte le informazioni da loro fornite nella fase precontrattuale al franchisee siano non solo fondate e veritiere ma anche fornite per iscritto e ben dettagliate.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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