Francia: Autorità Garante della concorrenza, prezzi di rivendita e divieto di vendite online all’interno di una rete di distribuzione selettiva

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

iconadistribuzione

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato francese è intervenuta in materia di imposizione di prezzi di rivendita all’interno di una rete di distribuzione selettiva, avviando un procedimento nei confronti di tre società francesi attive nel settore dell’ottica e degli occhiali da sole.

Violazione norme sulla distribuzione

Le violazioni rilevate concernono la limitazione della libertà dei distributori di fissare il prezzo di rivendita dei prodotti e il divieto imposto a questi di vendere tali prodotti online. Le società, in particolare, avrebbero inserito nei loro accordi di distribuzione selettiva un meccanismo di controllo dei prezzi e delle promozioni applicate dagli ottici, imponendo di fatto i “prezzi consigliati” ai distributori.

L’Autorità Garante francese, pronunciandosi in materia e condannando le tre società, ha chiarito che, per aversi violazione delle norme in materia di concorrenza, occorrono i seguenti presupposti:

1- non è necessario dimostrare che tra distributori e fornitore vi sia stata una discussione sui prezzi di rivendita, o che tali prezzi siano stati applicati dalla maggior parte dei distributori, o che il fornitore abbia imposto concretamente dei prezzi fissi ai distributori, bastando viceversa elementi di fatto che suggeriscano l’invito del fornitore al rispetto di determinati prezzi e l’accettazione da parte dei distributori;

2- è sufficiente che il fornitore, all’interno del contratto, richieda ai distributori di ottenere il consenso del fornitore per qualsiasi operazione pubblicitaria, ovvero che il fornitore vieti l’applicabilità da parte dei distributori di sconti di qualsiasi tipo, o ancora che controlli l’effettiva applicazione dei “prezzi raccomandati”;

3- l’istituzione di una rete di distribuzione selettiva non può mai costituire un ostacolo alla libera concorrenza mediante la fissazione di prezzi prestabiliti, in quanto una limitazione che va al di là di quanto necessario per tutelare l’immagine di lusso dei prodotti e la conseguente imposizione di un prezzo di rivendita costituisce una restrizione fondamentale alla concorrenza.


Vendita online e distribuzione


La seconda questione riguardava poi il divieto di vendite online. A tal proposito, l’Autorità Garante francese ha ritenuto che pratiche consistenti nel vietare la vendita online di prodotti ottici rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE in materia di concorrenza sleale.

Tali pratiche, inoltre, non possono essere giustificate dalla natura dei prodotti in questione (occhiali da sole che devono essere regolati in base alle esigenze del cliente), poiché gli ottici ben possono vendere prodotti online prevedendo, ove necessario, un intervento fisico al fine di garantire una corretta calzata degli occhiali.

Di conseguenza, secondo l’Autorità Garante francese, il divieto di vendita online imposto dai produttori di montature per occhiali ai rivenditori costituisce una restrizione fondamentale della concorrenza, in quanto priva ottici e consumatori di un fondamentale canale di vendita.

Per maggiori informazioni in materia di distribuzione internazionale e distribuzione selettiva, si rimanda al decalogo presente su questo blog.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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