Francia: causa di Forza Maggiore e contratti internazionali.

In tutto il mondo il coronavirus sta compromettendo la solidità di accordi commerciali nazionali e internazionali a causa dell’aumento dei casi di ritardo o di impossibilità di esecuzione delle obbligazioni pattuite nei contratti. 

Dopo aver affrontato la tematica con specifico riferimento ai contratti di vendita internazionali e agli Emirati Arabi Uniti, oggi ci riferiamo ai rapporti commerciali in corso con i vicini partner francesi. 

Può succedere ad esempio che un fornitore italiano abbia stipulato un contratto commerciale con un partner francese e, per cause riconducibili al COVID-19, si trovi oggi in seria difficoltà a rispettare gli obblighi contrattuali ivi previsti. 

Se il contratto è regolato dalla legge francese il fornitore italiano la cui esecuzione contrattuale è colpita dal covid-19 (“parte colpita”) potrà invocare la causa di forza maggiore (”FM”) per richiedere la sospensione o risoluzione del contratto? 

Come prima cosa da fare la parte colpita dovrà verificare cosa prevede espressamente il contratto sul punto. 

Tuttavia, in ogni caso la legge francese, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali sulla FM, prevede la possibilità di invocare la FM qualora: 

a) l’evento sia fuori dal controllo del debitore (secondo l’orientamento francese prevalente la Pandemia e il lockdown costituirebbero eventi “beyond the control” del debitore) 

b) l’evento sia imprevedibile al momento della stipula del contratto (se il contratto è stato stipulato prima dell’esplosione della Pandemia tale condizione sarà verosimilmente integrata)   

c) l’evento sia inevitabile/insuperabile (la parte colpita non poteva adottare nessuna misura idonea ad evitare gli effetti impeditivi della Pandemia sull’esecuzione del contratto: si tratta di una condizione da valutare in concreto caso per caso) 

d) venga effettuata la notifica dell’esistenza della FM nel termine previsto dal contratto o comunque in un termine congruo, adottando tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il danno alla controparte 

e) il rischio dell’inadempimento causato da FM non grava sulla parte colpita da FM (cioè la parte colpita dall’impedimento non si era espressamente accollata al tempo della stipula del contratto il rischio specifico di inadempimento per l’evento impeditivo; al contrario se nel contratto la parte colpita si era assunta il rischio di inadempimento da FM sarà chiamata a risarcire i danni) 

Pertanto, al ricorrere delle condizioni sopra esposte, la parte colpita potrà invocare l’esistenza della causa di FM per richiedere la sospensione o la risoluzione del contratto oppure, previa notifica della causa di FM, aprire trattative in buona fede per rinegoziare il contratto al fine di conservare una buona relazione con il suo partner commerciale, il tutto sempre sotto condizione che non sia presente nel contratto tra le parti una specifica clausola che regoli diversamente la causa di FM.  

Avv. Marcello Mantelli 
Avv. Massimiliano Gardellin 

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