Francia: hardship e contratti internazionali

Analizziamo oggi le previsioni in vigore in Francia in materia di eccessiva onerosità della prestazione contrattuale (c.d. hardship o imprévision) per cause riconducibili alla diffusione della Pandemia.

All’interno del codice civile francese solo recentemente è stata introdotta una previsione specifica volta a garantire, per la parte che concluda un contratto dopo il 1° ottobre 2016, la possibilità di richiedere all’altra parte la rinegoziazione dell’accordo qualora vi sia un cambiamento delle circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto e che renda l’esecuzione dell’obbligazione eccessivamente onerosa.

Si evidenzia che il cambiamento delle circostanze rende l’esecuzione più difficoltosa ma non impossibile come invece avviene nel caso si verifichi un evento costituente causa di forza maggiore: nel caso di hardship o imprévision la parte colpita può infatti ancora adempiere ma dovrà sostenere un aggravamento del peso economico della propria prestazione.    

Qualora la parte contraente rifiuti di procedere con la rinegoziazione o qualora questa fallisca, le parti hanno dunque il diritto di risolvere il contratto o – in alternativa – di rivolgersi ad un giudice per richiedere che sia questo ad adattare il contratto alle nuove circostanze. Nel caso in cui le parti non giungano ad un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, ciascuna di esse potrà poi richiedere al giudice di adattare il contratto o di risolverlo dello stesso, secondo le condizioni determinate dal giudice adito.

In tale ottica, nei casi specifici in cui l’emergenza Coronavirus e le misure adottate dai Governi non rientrino nelle condizioni richieste per qualificare un’ipotesi di “forza maggiore”, e pur tuttavia tali eventi rendano l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali eccessivamente onerosa per una parte, questa potrà dunque invocare la previsione relativa alle ipotesi di hardship/imprévision.

Tale ipotesi viene tuttavia esclusa nel caso in cui la parte colpita abbia precedentemente accettato (tramite previsione contrattuale o separatamente) di assumersi tutti i rischi relativi ad un eventuale costo superiore della prestazione contrattuale a causa di circostanze imprevedibili.

Le parti possono inoltre adattare le previsioni contrattuali relative alle ipotesi di hardship/imprévision alla situazione particolare che si trovino ad affrontare: a titolo esemplificativo, possono specificare all’interno del contratto quali siano le ipotesi di circostanze imprevedibili, o dare una definizione esatta di cosa sia da intendersi per “prestazione eccessivamente onerosa”.

In conclusione, qualora ci si trovi a dover concludere un contratto commerciale con un partner francese, il consiglio è quello di prevedere espressamente delle clausole di tutela dell’affare, inserendo clausole volte a disciplinare sia i casi di forza maggiore sia i casi di hardship/imprévision.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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