Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Sebbene in tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi più avanzati, come in Francia, vige il principio della libertà dell’imprenditore di negoziare con un partner e decidere se perfezionare o meno un contratto, va detto che tale libertà non è senza limiti.
Infatti, se la negoziazione è giunta ad uno stadio molto avanzato, il libero recesso dalle trattative incontra dei limiti che è essenziale conoscere al fine di evitare richieste di risarcimento danni.
Negli ordinamenti che seguono una tradizione di civil law, il legislatore è intervenuto in materia, imponendo alle parti di comportarsi durante le trattative secondo lealtà e buona fede (si pensi alla disciplina italiana all’art. 1337 c.c.).
Anche nell’ordinamento francese, a seguito della riforma del codice civile del 2016, per la prima volta viene introdotto il dovere di agire secondo buona fede anche nella fase di formazione del contratto (art. 1112 c.c.).
In base a tale articolo, l’iniziativa, lo svolgimento e l’interruzione delle trattative precontrattuali rimangono liberi. Viene tuttavia inserito uno specifico obbligo di soddisfare le esigenze della buona fede.
Di conseguenza, chi pone in essere un’interruzione ingiustificata delle trattative – violando il generale principio di buona fede – ha quindi il dovere di risarcire l’altra parte per le spese sostenute.
Questi i requisiti necessari affinché sia possibile rinvenire un’interruzione ingiustificata delle trattative:
1- l’interruzione avviene improvvisamente e senza un valido motivo;
2- la trattativa è giunta ad uno stadio avanzato; e
3- l’altra parte ha motivi validi per fare affidamento sull’esito favorevole della trattativa (cfr. Corte d’Appello Parigi, sent. n. 15/14661 del 2018).
Nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti elencati, quindi, le trattative non possono essere interrotte, pena la condanna a risarcire il danno subito dalla parte lesa dall’improvvisa interruzione.
Nell’ordinamento francese, così come in quello italiano, il risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di buona fede è limitato al c.d. “interesse negativo”, ovvero al pregiudizio patrimoniale patito a causa di spese inutilmente sostenute per il negoziato e la perdita di occasioni di stipula di altri contratti nel corso della fase di trattativa.
Tuttavia, va sottolineato che in altri ordinamenti, oltre all’interesse negativo, trova spazio anche il pregiudizio patito per la mancata conclusione del contratto (ad esempio il guadagno che una parte avrebbe potuto conseguire qualora il contratto fosse stato concluso).
In altre parole, non è possibile prevedere quale sarà l’estensione della responsabilità delle parti nella fase delle trattative, senza conoscere la legge applicabile al caso di specie.
Per determinare tale legge applicabile a livello europeo – essendo stata riconosciuta natura extracontrattuale alle trattative (cfr. caso Tacconi, CGUE, C-334/00) – si fa riferimento al Regolamento CE 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II).
In base all’art. 12 di tale Regolamento, alle trattative si applica la legge che si applica al contratto o quella che sarebbe stata applicabile se il contratto fosse stato concluso.
Viceversa, nel caso in cui nel corso delle trattative non sia stato redatto alcun contratto o comunque non sia possibile risalire alla legge che sarebbe stata applicabile se il contratto fosse stato concluso, vi sono tre possibilità per determinare la legge applicabile alle trattative:
– applicare la legge del paese in cui si verifica l’eventuale danno; o
– applicare la legge del paese in cui le parti abbiano residenza abituale (nel caso in cui tale paese sia lo stesso per entrambe le parti); o
– applicare la legge del paese che presenta collegamenti più stretti con le circostanze del singolo caso.
Ad ogni modo, per meglio ovviare a tutti i rischi connessi alla fase delle trattative, nel commercio internazionale costituisce una buona pratica il ricorso ai c.d. “accordi precontrattuali”, aventi la funzione di prevenire il rischio di incorrere in responsabilità e di evitare di lasciare margini di incertezza circa l’effetto vincolante della trattativa.
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