Vendita di beni di consumo: la Corte di Cassazione sulla garanzia di conformità


Luca Davini
Avv. In Milano e Torino

vendita

Con Sentenza n. 3695/2022, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito alcuni fondamenti della garanzia da vizi nel contesto della vendita di beni di consumo. 

In passato su questo blog ci siamo occupati della disciplina della vendita internazionale, prendiamo dunque spunto da tale pronuncia per analizzare di seguito la vendita al consumo e il regime della garanzia nel nostro ordinamento.

La vicenda in questione ha ad oggetto la contestazione di vizi inerenti ad un’automobile acquistata da un consumatore presso una concessionaria, che avrebbero di fatto reso impossibile l’utilizzo della vettura.  

L’acquirente citava dunque il concessionario dinanzi al tribunale ordinario richiedendo la risoluzione del contratto, in tale sede accolta.  

La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva invece le eccezioni sollevate dalla ricorrente in virtù dell’asserito ritardo dell’acquirente nel denunciare i vizi.

La dibattuta questione è stata pertanto demandata alla Corte di Cassazione.

Quest’ultima ha accolto la domanda attorea, evidenziando come la corte distrettuale non avesse – erroneamente – reputato rilevanti, ai fini della tempestività della denuncia dei vizi, i diversi ricoveri dell’autovettura presso la concessionaria – sebbene avvenuti a titolo di “riparazione in garanzia” – sul rilievo che questi non comportassero un riconoscimento dei vizi da parte del venditore.

In sede d’appello era stata, infatti, ritenuta esclusivamente rilevante la successiva raccomandata con cui il consumatore (in ritardo rispetto ai termini previsti dal codice del consumo) aveva provveduto a denunciare formalmente i medesimi vizi.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rigettato tale assunto, ritenendo inesatto ancorare la denuncia dei vizi alla prova scritta.

La circostanza che l’autovettura fosse stata tempestivamente portata in concessionaria per “riparazioni in garanzia” a seguito dell’acquisto è stata infatti ritenuta idonea ad integrare una valida forma di denuncia di vizi, “essendo palese che il ricovero non fosse determinato da controlli di routine previsti dopo l’acquisto del mezzo”.

Per di più la Suprema Corte ha ritenuto i suddetti ricoveri idonei ad integrare l’inconfutabile testimonianza del tentativo di riparazione e sostituzione del bene ed ha dunque immediatamente accolto la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dal consumatore.

A scanso di equivoci, la Corte di Cassazione ha inoltre fissato i punti salienti della questione, richiamando principi in precedenza espressi dalla giurisprudenza della Corte UE.

Ha precisato, infatti, che ai sensi del codice del consumo si presume l’esistenza di un difetto sin dalla consegna, laddove manifestatosi entro sei mesi dalla consegna (un anno per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022, ai sensi del D.lgs. 170/2021) e nel caso in cui venga denunciato dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del vizio (condizione abolita dal D.lgs. 170/2021 per i nuovi contratti, conclusi dal 1° gennaio 2022).

Quindi, il venditore è ritenuto in generale responsabile per i difetti manifestatisi entro due anni dalla consegna ed è caricato dell’onere della prova circa l’esistenza del vizio laddove denunciato entro sei mesi (adesso un anno) dalla consegna.

Al termine dei sei mesi, tuttavia, il consumatore non decade dalla possibilità di denunciare i difetti riscontrati entro i due mesi dalla scoperta, bensì subisce un’inversione dell’onere probatorio: spetterà dunque al consumatore stesso dover provare l’esistenza del vizio.

In ogni caso l’onere della prova, che in quest’ultimo caso incomberebbe in capo al consumatore, ha natura decisamente più modesta rispetto a quello richiesto al venditore. Infatti, il consumatore in quanto soggetto “debole” è tenuto solamente ad evidenziare il difetto di conformità, non essendo anche tenuto ad indicare la causa del vizio.

È infine ribadito che ai fini della denuncia è considerato sufficiente qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati, non essendo strettamente necessaria la sola prova scritta, come si desume dall’art. 5 della direttiva europea 1999/44 alla luce dell’interpretazione della Corte UE nella sentenza C-497/2013.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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