Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
La disciplina in materia di arbitrato in Germania è contenuta all’interno del codice di procedura civile tedesco (ZPO). Tale normativa è stata inoltre modificata nel 1998, a seguito dell’adozione da parte della Germania del Regolamento UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale.
In questo modo, la normativa nazionale tedesca si è adeguata agli standard internazionali largamente in uso, ampliando così il ruolo dell’arbitrato in Germania, soprattutto per quanto riguarda il suo utilizzo nella risoluzione delle controversie commerciali.
La legge tedesca stabilisce che il numero degli arbitri, può essere scelto liberamente dalle parti nella clausola arbitrale. Qualora le parti non si esprimano sul punto dovranno essere tre: due nominati da ciascuna delle parti e il terzo scelto dai due arbitri precedentemente nominati.
Il procedimento arbitrale segue le regole concordate dalle parti e, in mancanza di accordo, sarà il tribunale arbitrale a condurre l’arbitrato nel modo che ritiene opportuno, nel rispetto dei principi della parità di trattamento delle parti e del contraddittorio. Unico limite si ha qualora la sede dell’arbitrato sia in Germania: in tal caso le parti non potranno scegliere regole procedurali straniere.
Una volta emesso il lodo, regole specifiche trovano applicazione per quanto riguarda il relativo riconoscimento ed esecuzione dello stesso. In Germania si distingue infatti tra lodo reso in Germania e lodo straniero: per un lodo domestico la corte applica il procedimento previsto dal ZPO, mentre per i lodi stranieri è applicabile la cd Convenzione di New York.
Va ricordato, infatti, che la Germania ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York, 1958). Di conseguenza, ed in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, vi sono delle previsioni specifiche da rispettare per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo tedesco in altri Stati membri.
A titolo di esempio, l’accordo arbitrale dovrà obbligatoriamente essere redatto in forma scritta e firmato dall’arbitro unico o, nel caso in cui vi siano più arbitri, dalla maggioranza di questi. Il lodo così emesso dovrà inoltre indicare luogo e data di emissione e dovrà essere trasmesso a ciascuna delle parti.
Inoltre, va evidenziato che la legge tedesca sull’arbitrato non prevede un meccanismo di appello, rendendo così il lodo emesso definitivo. Tuttavia, le parti sono libere di concordare un meccanismo di appello che dovrà necessariamente essere rispettato dalle corti tedesche.
Da ultimo, si segnala che la Germania ha firmato anche la Convenzione di Washington del 1965 sulle controversie relative ad investimenti esteri. Di conseguenza, l’ordinamento tedesco si conforma e segue le regole previste dalla Convenzione, istitutive di un meccanismo di arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie tra investitore e stato ospite dell’investimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia di arbitrato internazionale, si rimanda al decalogo presente su questo blog.
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