Giurisprudenza tedesca: nessuna indennità di fine rapporto è dovuta al distributore se il fornitore non si avvale dei dati della clientela dopo la cessazione del contratto. (BGH 15.02.2015 – AZ. VII ZR 315/13).
Per la giurisprudenza tedesca, nel caso in cui il contratto di distribuzione preveda l’obbligo in capo al distributore di rivelare il data base dei clienti al fornitore, nessuna indennità di fine rapporto è dovuta se quest’ultimo decide di non avvalersi di tali dati dopo la cessazione del contratto. Questo in quanto si considera venuto meno il motivo che sta alla base della corresponsione dell’indennità, ossia il vantaggio del fornitore rappresentato dalla possibilità di sviluppare affari avvalendosi del data base clienti formato dal distributore.
APPROFONDIMENTO
In Germania la giurisprudenza accorda al distributore il diritto di ricevere un’indennità di fine rapporto applicando analogicamente le norme relative al rapporto di agenzia a condizione che il contratto di distribuzione si caratterizzi per essere qualcosa che vada oltre il semplice rapporto di acquisto e rivendita di merce.
Al fine dell’applicazione analogica delle norme relative al rapporto di agenzia, con particolare riferimento al diritto del distributore di ricevere l’indennità di fine rapporto, la giurisprudenza tedesca richiede tuttavia la presenza di specifici elementi, dalla cui presenza si possa dedurre una analogia con il rapporto di agenzia.
A tal fine si richiede che il distributore sia strettamente integrato nella rete commerciale del fornitore, situazione che si verifica per esempio quando il distributore abbia l’esclusiva delle vendite in un determinato territorio oppure quando abbia l’obbligo di conformarsi alle linee di marketing dettate del fornitore.
Inoltre, si richiede che il distributore sia obbligato a rivelare il data base della clientela.
Il caso in esame ha ad oggetto un contratto di distribuzione di veicoli con l’obbligo di rivelazione del data base dei clienti per fini di marketing. Il medesimo accordo prevedeva che il distributore acquistasse veicoli dal fornitore con riserva di proprietà, e poi, una volta venduti, cedesse, dietro pagamento anticipato, i suoi crediti nei confronti della clientela. Tale rapporto implicava il necessario utilizzo da parte del fornitore di alcuni dati per agire legalmente anche dopo la cessazione del contratto contro i clienti insolventi.
La richiesta per ottenere l’indennità da parte del distributore si fondava sulla rivelazione del data base clienti nel corso del rapporto e sul successivo utilizzo di alcuni dati a fini di recupero crediti.
La giurisprudenza tedesca rigetta nel caso in esame il diritto all’indennità del distributore a causa del mancato utilizzo da parte del fornitore del data base clienti dopo la cessazione del rapporto (precisando che l’utilizzo di alcune informazioni per il recupero dei crediti non possa considerarsi alla stregua dell’utilizzo del data base clienti perchè non finalizzato allo sviluppo degli affari, ma semmai alla loro legittima tutela), in quanto viene meno il motivo che sta alla base della corresponsione dell’indennità, ossia il vantaggio del fornitore rappresentato dalla possibilità di sviluppare affari avvalendosi del data base clienti dopo la cessazione del rapporto.
Torino, 27 dicembre 2016
Avv. Marcello Mantelli