Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza 24 settembre 2020, la Corte suprema federale tedesca si è pronunciata sulla delicata questione dell’indennità richiesta da un distributore – a causa della risoluzione del rapporto di distribuzione – e della validità o meno della richiesta di informazioni al preponente in merito ai margini di contribuzione realizzati dal distributore nel corso dell’ultimo anno contrattuale, al fine di quantificare la richiesta di indennità.
Secondo una prassi consolidata, infatti, nell’ordinamento tedesco il distributore ha diritto ad una richiesta di indennità per risoluzione del contratto, qualora il rapporto giuridico tra distributore e preponente superi il semplice concetto di venditore-acquirente e qualora il distributore sia strettamente integrato nella rete distributiva del preponente.
Per determinare nello specifico l’integrazione del distributore nella rete del proponente, occorre fare riferimento a quello che è il c.d. avviamento del volume d’affari operato dal distributore. In altre parole – secondo quanto riportato anche dalla Corte di Giustizia Ue in numerose pronunce, tra cui la n.195/2009 – occorre porre l’accento sui “vantaggi imprenditoriali” conseguiti dal preponente per mezzo dell’attività svolta dal distributore.
Parte della dottrina sostiene che tali vantaggi corrispondono al profitto lordo annuale del preponente. Tuttavia, poiché tale informazione non è nota al distributore, si pone il problema relativo all’opportunità o meno che a questo vengano fornite tali informazioni per poter calcolare il conseguente importo dell’indennità.
I tribunali tedeschi si sono pronunciati varie volte sulla questione, talvolta concedendo e talvolta negando tale diritto di informazione, quindi la Corte Suprema Federale ha cercato nel 2020 di dirimere la questione in via definitiva.
In tal senso, la Corte ha affermato che l’avviamento del volume di affari da parte del distributore è decisivo per determinare i vantaggi imprenditoriali del preponente. Tuttavia, tale avviamento non può coincidere in toto con l’utile lordo e, di conseguenza, tale informazione non risulta essenziale per il distributore nel calcolo dell’indennità.
Respingendo la richiesta da parte del distributore, la Corte ha quindi chiarito che – per aversi un rilascio di informazioni in merito al volume d’affari del preponente – occorre che i distributori spieghino con precisione i motivi per cui tali informazioni sono essenziali per il calcolo dell’indennità.
In mancanza di tali motivi, viene negata al distributore la facoltà di esercitare pressioni sul preponente tramite la richiesta di informazioni, potendo il distributore unicamente includere – nella fase di negoziazione e redazione del contratto – precise disposizioni aventi il fine di riconoscere in capo al distributore il diritto di reclamare determinate informazioni.
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