Gli accordi di confidenzialità ovvero come proteggere il know-how aziendale nella fase della trattativa di un contratto internazionale

Quando le parti coinvolte nella negoziazione di un contratto internazionale intendono concordare in anticipo le regole che disciplineranno la trattativa, le principali questioni che occorrerà tenere in considerazione sono la segretezza delle informazioni scambiate e l’obbligo di non intraprendere trattative con terze parti.

Questi aspetti sono particolarmente importanti nell’ambito di contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di quote societarie, nei contratti di trasferimento di tecnologia e nei contratti di concessione di licenze di know-how.

Infatti, in tema di licenze di know-how aziendale, il potenziale licenziatario sarà naturalmente interessato ad ottenere informazioni circa le caratteristiche e la portata del know-how aziendale così come il potenziale compratore di prodotti o servizi pretenderà informazioni precise circa le loro caratteristiche, i metodi di fabbricazione, il controllo qualità, etc. prima di decidere di importare il bene nel suo Paese.

In questi casi è consigliabile fare ricorso ai cosiddetti non disclosure agreement (o accordi di confidenzialità) allo scopo di definire con esattezza quali informazioni debbono considerarsi confidenziali o segrete.

La funzione di questi accordi consiste nel ridurre quanto più possibile il rischio che la controparte non concluda il contratto ed utilizzi successivamente le informazioni di cui è venuta a conoscenza nella fase delle trattative per realizzare profitti in danno della controparte.

Il principale ostacolo alla reale efficacia di questi accordi consiste nella difficoltà per la parte danneggiata di provare che la controparte ha utilizzato le informazioni in questione: tuttavia, il fatto di poter disporre di un accordo scritto costituirà senza dubbio un valido deterrente per la controparte.

Occorre naturalmente tenere presente che, nel contesto della negoziazione di un contratto internazionale, un accordo eccessivamente sbilanciato verso la parte che rivela le informazioni, che tenda a qualificare come segrete determinate informazioni a discrezione di una sola delle parti, esporrà al rischio che la controparte non possa poi utilizzare, in caso di mancata conclusione del contratto, informazioni di cui era già a conoscenza prima delle trattative.

Da un punto di vista operativo, occorre prestare molta attenzione nel fare uso di modelli che si trovano in circolazione, magari su internet o su altre banche dati, poiché spesso risentono dell’esperienza contrattuale anglosassone ed il loro contenuto non è sempre adatto al contesto merceologico in cui si opera.

In conclusione, consigliamo all’operatore economico che intende perfezionare un accordo di confidenzialità, sotto forma di non disclosure agreement o di altra forma contrattuale, di prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:
– definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla non divulgazione
– validità temporale dell’impegno
– determinazione della sanzione, intesa come definizione forfetaria dei danni subiti
– individuazione del giudice competente ed eventuale legge applicabile.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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