Guerra russo-ucraina: sanction clause nei futuri contratti

di Marcello Mantelli, Avvocato in Milano

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue e blocca o rallenta i flussi commerciali con interruzione della supply chain internazionale. Le imprese possono prevenire o perlomeno limitare i rischi di richieste di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, ad esempio per mancata o ritardata consegna della merce ponendo la giusta attenzione alle clausole del contratto internazionale.  


Clausole di forza maggiore e hardship in caso di guerra

Sotto questo profilo, da un punto di vista di prevenzione generale occorre prestare particolare attenzione alle clausole sulla forza maggiore e sulla c.d. hardship clause o eccessiva onerosità sopravvenuta, oltre che alla legge applicabile al contratto.


Guerra e misure restrittive al commercio internazionale

La Commissione Ue ha recentemente indicato mediante avviso 2022/ C 145 l/01 agli operatori economici in rapporti con Paesi sospetti di inserire nei futuri contratti una c.d. “sanction clause per evitare che le sanzioni in ambito import-export adottate dall’Ue nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia siano evitate o aggirate dagli operatori commerciali.  


Sanction clause

Le sanzioni sono misure restrittive che possono rendere l’esecuzione del contratto internazionale impossibile o comunque renderla più onerosa. La sanction clause è una clausola contrattuale che regola in modo più specifico rispetto alla clausola di forza maggiore – e comunque la integra quanto alla impossibilità scusabile di eseguire la prestazione – la sorte dell’impegno contrattuale in caso di sanzioni. 
 

Nella redazione di una sanction clause, si consiglia di fare riferimento a una definizione ampia per quanto concerne le misure restrittive disposte in correlazione alla crisi russo-ucraina o per altre situazioni similari. Queste potrebbero, infatti, non solo provenire da autorità competenti differenti, ma potrebbero avere anche diverso oggetto.  


Appare inoltre necessario valutare caso e circostanze in relazione alla tipologia contrattuale (vendita, distribuzione, appalto ecc), durata, valore del contratto, rapporti con eventuali enti controllati o controllanti della controparte, la qualifica dei soci ed amministratori, le condizioni e le modalità di pagamento.  


È poi fortemente consigliato esaminare il potenziale impatto delle misure restrittive adottate sul contenuto contrattuale e di conseguenza specificare nella sanction clause tutti quelli di interesse, in modo da rendere certi i presupposti per l’attivazione dei rimedi contrattuali e del conseguente esonero dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento.  


Rimedi contrattuali

Ferma una valutazione caso per caso sulla convenienza commerciale delle scelte da operare nel contratto, in linea di massima la sanction clause dovrebbe comportare la sospensione degli obblighi contrattuali per un certo periodo (ragionevole) di tempo, oltre il quale il contratto, se non rinegoziato, nel rispetto delle misure restrittive, si risolverà oppure , quale ipotesi più probabile nelle circostanze attuali la risoluzione del contratto. E ciò senza responsabilità né risarcimento danni in favore del partner contrattuale. 

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

VAI AL COMMENTO
Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

VAI AL COMMENTO

Seguici su