Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole Incoterms® 2020, pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Le regole Incoterms® sono uno standard globale della vendita nazionale e internazionale di merci per ripartire tra venditore e compratore obblighi, spese e rischi connessi alla consegna di qualsiasi tipo di merce, macchinari ed impianti.
Esse sono conosciute in tutto il mondo ma frequentemente utilizzate in modo non corretto. Ad esempio, molti ritengono che regolino anche il passaggio di proprietà della merce o solo la ripartizione dei costi di trasporto e che per renderli applicabili basti semplicemente scrivere la sola sigla, ad esempio EXWORK, sulle fatture di vendita.
Altri ritengono poi che in caso di danni alla merce durante il trasporto ne sia poi responsabile il solo trasportatore, senza pregiudizio per i rapporti tra venditore e compratore. Tuttavia, nessuna di queste diffuse convinzioni è purtroppo corretta.
Per prevenire o gestire i rischi connessi alla consegna delle merci nei rapporti di vendita internazionale è necessario conoscere bene gli Incoterms, acquistando e studiando la pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale o frequentando un corso specifico.
La nuova edizione degli Incoterms 2020 introduce utili novità operative per gli operatori economici, tra le quali:
i-una più facile e razionale consultazione della guida agli Incoterms 2020 (Pubblicazione ICC n.723/IE) per migliorarne l’utilizzo da parte degli operatori, con aggiornamento delle note esplicative;
ii) un riordino all’interno delle regole Incoterms per dare maggiore risalto alla consegna ed al passaggio del rischio;
iii)il cambiamento dell’acronimo DAT (Delivered at terminal) in DPU (Delivered at place unloaded);
iv) organizzazione del trasporto da parte del venditore o del compratore con il proprio mezzo di trasporto in FCA,DAP,DPU e DDP
v) il diverso livello di copertura assicurativa tra CIF e CIP;
vi) la possibilità di pattuire con il compratore che il vettore nella resa FCA rilasci al venditore all’atto dell’imbarco una polizza di carico con l’annotazione “on board”.
Si ricorda che il termine di resa concordato va riportato nell’accordo tra le parti con indicazione precisa dell’indirizzo di consegna (o di destinazione nelle clausole C e D) e del riferimento agli Incoterms© 2020 CCI.
Se per ragioni aziendali si intende ancora mantenere il riferimento all’edizione 2010 ed al relativo set di regole applicabili è ancora possibile farlo, a condizione però che si indichi il riferimento all’edizione 2010.
Avv. Marcello Mantelli
#distribuzioneinternazionale #venditainternazionale #contrattiinternazionali #fareaffariinsicurezza