Il caso “Booking.com”: la decisione della Corte Suprema americana sulla registrazione del marchio

È del 30 giugno 2020 la decisione con la quale la Corte Suprema americana ha chiuso il contenzioso sorto tra l’Ufficio marchi e brevetti statunitense (USPTO) e la compagnia Booking.com per la registrazione del marchio.

Preliminarmente, è bene ricordare che i motivi cui l’USPTO può fare riferimento per giustificare un eventuale rifiuto alla registrazione si basano essenzialmente su:

1. il necessario carattere sufficientemente distintivo che il marchio deve avere,rispetto a quello di altri produttori, secondo la normativa americana;

2. le categorie specifiche sviluppate negli USA quali linee guida in base alle quali giudicare se un marchio sia o meno registrabile.

Nello specifico, si ricorda poi che i marchi vengono caratterizzati come:

– generici (e perciò mai registrabili in quanto non distinguibili e non innovativi);

– descrittivi (ossia marchi che di per sé sono generici, ma risultano ugualmente registrabili a patto che acquisiscano un “secondary meaning”, vale a dire la capacità di essere distinti dai consumatori rispetto ai servizi offerti da concorrenti grazie all’utilizzo continuato nel tempo del marchio generico); o

– distintivi (ossia marchi sempre registrabili, che si suddividono a loro volta in: suggestivi; arbitrari; fantasiosi).

Nel caso di specie, la Corte Suprema, alla luce dei principi sopra sintetizzati, ha valutato in che categoria sia possibile far rientrare il marchio “Booking.com”, caratterizzandolo come un marchio descrittivo, il quale, seppur composto da termini di per sé generici, ha acquisito nel tempo un “secondary meaning” tale da renderlo riconoscibile ai consumatori e perciò distintivo rispetto a siti internet concorrenti.

La decisione così emanata riprende l’orientamento espresso anni prima anche dall’Ufficio europeo per la Proprietà intellettuale (EUIPO), il quale ha dovuto riconoscere che, sebbene il marchio in sé fosse generico, il nome “Booking.com” era tuttavia noto al pubblico, permettendone dunque la netta distinzione rispetto ad altri competitor.

In conclusione, nel procedere con la registrazione di segni distintivi, va sempre tenuto a mente che, ferme restando le regole in materia previste da ciascun ordinamento, sia in Europa che in America viene confermato il principio per cui il marchio risulta registrabile secondo una valutazione che si basa in larga parte sulla percezione che di questo hanno i consumatori, piuttosto che sull’applicazione di criteri strettamente formali.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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