Le condizioni generali sono molto utilizzate nella prassi commerciale e si rivelano molto utili quando il venditore ed il compratore perfezionano tra loro nel tempo diverse vendite anche di basso importo, negoziando caso per caso solo i prezzi ed i termini di consegna.
Per tutte le altre condizioni delle singole vendite, ad esempio quelle relative alle modalità di resa della merce ed al passaggio del rischio, anche attraverso il corretto utilizzo di un termine di resa Incoterms ICC, al pagamento, alla conformità della merce ed alla garanzia, alla legge applicabile e alla modalità di risoluzione delle controversie, le parti faranno pertanto riferimento alla condizioni generali di contratto dell’una o dell’altra parte che prendono il nome di condizioni generali di vendita o di condizioni generali di acquisto a seconda del ruolo che riveste la parte che le propone (venditore o compratore).
Le condizioni generali sono uno strumento di lavoro che permette di operare in un quadro legale certo e di ridurre al minimo la burocrazia aziendale, a patto che si tengano bene a mente alcuni rischi legati al loro utilizzo.
1. Un primo problema relativo alla corretta applicazione delle condizioni generali consiste nello stabilire, in concreto, come esse acquisteranno il valore di condizioni contrattuali e che in che modo diverranno parte integrante di ciascuna vendita perfezionata nel tempo tra le stesse parti.
Per evitare dubbi o contestazioni sulla loro applicabilità nei rapporti tra le parti e per superare questo genere di criticità, le condizioni generali di vendita dovranno essere sottoscritte o perlomeno accettate espressamente da entrambe le parti.
2. Un secondo problema tipico per la validità delle condizioni riguarda il cosiddetto problema della doppia firma necessaria per l’approvazione specifica di determinate clausole, prevista dall’articolo 1341 del Codice civile.
Secondo la nostra giurisprudenza, si tratta di un requisito di forma per cui, sulla base dell’art.11 § 2 del Regolamento Roma I (Regolamento CE/593/2008), un contratto concluso tra soggetti che si trovano in diversi Paesi, ad esempio in Italia e in Germania, è valido se soddisfa determinati requisiti di forma previsti dalla legge applicabile nel caso specifico.
In concreto, sarà sufficiente che la legge della controparte non preveda il requisito della doppia firma oppure altro rigido requisito per evitare l’applicazione dell’art.1341 c.c. e quindi della doppia firma di accettazione.
Sul punto si precisa che qualora la vendita internazionale sia regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980), della quale è parte l’Italia insieme ad altri 91 Paesi del mondo alla data odierna, sarebbe vigente il principio di libertà di forma e pertanto l’applicazione della doppia firma dovrebbe essere esclusa.
In caso di dubbi, sarà però opportuno far apporre alla controparte la anzidetta doppia firma in calce alle proprie condizioni generali, per evitare contestazioni in sede di contenzioso.
3. Va poi evidenziato che qualora si propongano condizioni generali troppo complesse si potrebbe presentare il concreto rischio di un secco rifiuto alla loro accettazione da parte della controparte o il rischio di una lunga negoziazione sul contenuto delle singole clausole.
Il consiglio pratico, per superare questo genere di problematiche, è quello di predisporre condizioni generali equilibrate che proteggano in ogni caso i principali punti di rischio commerciale, in modo da facilitare l’accettazione della controparte, proteggere l’azienda e prevenire e limitare i rischi commerciali così da concludere affari in sicurezza.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino