Il 1 settembre 2014 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore Industria (AEC 2014) , firmato il 30 luglio 2014 dalle associazioni rappresentative preponenti e degli agenti del settore industriale. Esso sostituisce il precedente Accordo Economico Collettivo Settore Industria 2002 firmato il 20 marzo 2002.
Le novità introdotte dal nuovo AEC sono molte e significative. Esse riguardano principalmente le variazioni di zona , gli interessi applicabili in caso di ritardo nel pagamento delle commissioni e l’indennità di scioglimento del rapporto.
Uno dei principali aspetti modificati dal nuovo AEC riguarda le variazioni di zona (art.2 AEC 2014), intese come variazioni di territorio, clientela e prodotti, e commissioni. In particolare, le variazioni devono essere considerate come di rilevante entità solo se superiori al 15% del valore delle provvigioni di competenza dell’agente (diversamente dal precedente 20%). Il nuovo AEC ha poi introdotto la possibilità in capo all’agente di comunicare al preponente la mancata accettazione della variazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del preponente quando si tratta di variazione di media e rilevante entità. In questo caso il rapporto cessa su iniziativa del preponente.
In relazione alla responsabilità per il campionario, l’agente è responsabile solo nel caso in cui di mancata o parziale restituzione del campionario oppure se vi siano danni non derivanti dal normale utilizzo dello stesso (Art. 3 AEC 2014).
Ai sensi dell’art. 5 AEC 2014, se le parti non si accordano in merito al termine per l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente al preponente, quest’ultimo ha 30 giorni di tempo per comunicare il proprio rifiuto a partire dalla data di ricevimento degli ordini. In mancanza di tale comunicazione , gli ordini sono da considerarsi come accettati e l’agente ha diritto alle provvigioni. Nella precedente versione degli AEC il termine era di 60 giorni.
Per quanto riguarda le commissioni dovute all’agente per le trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, l’agente ha diritto alle provvigioni per gli affari conclusi nel termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto (gli AEC 2002 prevedevano un termine di 4 mesi), salvo diversa pattuizione.
In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni dovute all’agente, il nuovo AEC prevede l’applicazione del tasso d’interesse stabilito dal d.lgs. 231/2002 sul elativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commercial.
In materia di indennità di fine rapporto , la novità più significativa riguarda l’indennità meritocratica. Ai sensi dell’art. 11 AEC 2014, il nuovo sistema di calcolo si basa sulla differenza tra provvigioni iniziali e finali. Tale criterio è chiaramente ispirato dal sistema sviluppato dalla giurisprudenza tedesca. La base di calcolo è costituita dal valore dei nuovi clienti apportati dall’agente (sulla base delle provvigioni dell’anno precedente relative a tali nuovi clienti). L’AEC, invece, considera l’incremento delle provvigioni senza compiere alcuna distinzione tra nuovi clienti acquisiti e non.
Per determinare l’ammontare dell’indennità meritocratica, sono necessari tre passaggi:
1. Innanzitutto deve essere calcolata la media delle provvigioni iniziali e finali pagate all’agente. Nel caso in cui le provvigioni finali siano inferiori a quelle inziali, l’indennità meritocratica non è dovuta. 2. Viceversa, se le provvigioni finali sono superiori alle iniziali, la meritocratica è dovuta. A seconda della durata del contratto, l’AEC assegna un periodo c.d. “di prognosi” (ossia il periodo stimato durante il quale il committente continua a godere dei vantaggi derivanti dall’attività dell’agente) ed assegna una percentuale di riduzione (“migrazione”) da applicare per ogni anno. 3. A tale somma deve essere applicata la riduzione forfettaria come prevista dall’AEC (10%, 15% o 20% a seconda della durata del contratto). In ogni caso, l’indennità meritocratica non deve essere superiore a quella prevista dall’art. 1751 c.c.. Per determinare l’indennità spettante all’agente è poi necessario dedurre il FIRR e l’indennità suppletiva da quella meritocratica.
Il nuovo sistema di calcolo introdotto dagli AEC 2014 riconosce indennità più alte agli agenti, i quali non devono dimostrare di aver apportato nuovi clienti. Inoltre, il preponente può agevolmente prevedere l’ammontare dell’indennità. Dall’altra parte però. Tale sistema non premia in maniera adeguata l’agente che abbia sviluppato in breve tempo una clientela estesa.
L’ AEC non si applica agli agenti stranieri, a meno che ciò non sia espressamente pattuito dalle parti.
Il nuovo AEC rappresenta uno sforzo per bilanciare esigenze diverse delle parti sociali in un momento di grave incertezza economica che sta colpendo in particolare le piccole e medie imprese.
Avv. Marcello Mantelli e Dott.ssa Maria Sole Forno