Il Regolamento che ha istituito una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (Reg. UE 655/2014) è entrato in vigore già dal 17 luglio 2014 e trovato applicazione negli Stati membri a partire dallo scorso 18 gennaio 2017, fatta eccezione per la Danimarca che non è vincolata dal Regolamento avendo essa esercitato il diritto di opt-out.
Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale. Si tratta di uno strumento utile per il creditore in quanto gli consente di “congelare” i fondi contenuti nei conti correnti bancari del debitore nell’Unione Europea. L’ordinanza di sequestro conservativo può riguardare però solo i conti da questi detenuti presso enti creditizi (ad esempio conti correnti bancari).
Le condizioni richieste al creditore per richiedere ed ottenere l’ordinanza sono:
i- il periculum in mora: cioè il concreto rischio che il debitore si spogli dei propri beni nelle more del procedimento civile ancora da promuovere o nel corso del procedimento di merito già avviato; e
ii- il fumus boni iuris: il creditore deve cioè provare che la domanda relativa al credito da egli vantato verso il debitore sarà probabilmente accolta nel merito.
L’ordinanza è impugnabile davanti al Tribunale locale.
La procedura si applica in materia di crediti pecuniari, civili e commerciali, nei casi transnazionali, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata.
Un caso è transnazionale se il conto bancario, su cui si intende effettuare il sequestro, è detenuto in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria nella quale è stata avanzata la domanda di sequestro o diverso da quello in cui il creditore è domiciliato.
L’ordinanza può essere chiesta:
i- prima dell’avvio di un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro (in questo caso il creditore dovrà però costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura); oppure
ii– nel corso del processo di merito, fino a quando è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa una transazione giudiziaria. In questo caso la competenza spetta al giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito. In questa ipotesi il creditore non è obbligato a fornire garanzie, salvo che non lo stabilisca l’autorità giudiziaria se la ritiene necessaria in base alle circostanze del caso.
Il sequestro conservativo dei conti bancari del debitore può costituire in alcune situazioni un utile strumento per il recupero dei crediti commerciali nell’intero territorio dell’Unione Europea in abbinamento con il decreto ingiuntivo europeo.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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