Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Le regole Incoterms costituiscono uno standard globale della vendita nazionale e internazionale di merci per ripartire tra venditore e compratore responsabilità, spese e rischi connessi alla consegna della merce in Italia e all’estero.
Altra potenziale funzione degli Incoterms era stata poi rinvenuta nella possibilità di individuare tramite la loro scelta nel contratto, a certe condizioni, il giudice competente a decidere le controversie derivanti da una vendita internazionale.
Infatti – in materia di vendita internazionale – in deroga alla regola generale in base alla quale il giudice competente a risolvere le controversie nascenti tra venditore e compratore è quello del luogo dove ha sede il convenuto (ex art. 4 Reg. UE 1215/2012), la parte che intende agire in giudizio può rivolgersi, in alternativa, al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (ex art. 7, lett b), Reg. UE 1215/2012).
In tal senso – riprendendo anche le note sentenze della CGUE (Color Drack, Car Trim ed Electrosteel), nonché la recente sentenza della Corte di Cassazione italiana n. 17566/2019 – la giurisprudenza comunitaria e italiana ha chiarito che il giudice competente potrebbe essere individuato tenendo conto di tutti i termini e le clausole rilevanti del rapporto contrattuale, ivi compresi gli Incoterms, e purtuttavia vengono posti dei limiti molto stringenti a tale possibilità.
In altre parole, le clausole rilevanti e i termini Incoterms possono venire in rilievo nella determinazione della competenza giurisdizionale solamente nei casi in cui la loro previsione sia chiara, esplicita e condivisa da entrambe le parti (ad esempio, non rileva il termine Incoterms espresso unicamente all’interno della fattura del venditore).
Così, nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione nel 2019 e riguardante l’accordo tra un venditore italiano e un acquirente francese sul luogo di consegna delle merci – tramite la clausola FCA Incoterms presso l’Aeroporto di Parigi – la Corte ha stabilito che la pattuizione della clausola di per sé non palesava la chiara ed univoca intenzione delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolare il profilo del passaggio di rischi e costi e quindi non idonea ad implicare lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, sebbene condivisa da entrambe le parti.
La Corte ha pertanto respinto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano statuendo espressamente che “i termini di resa sono in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente”, con la conseguenza che la determinazione contrattuale del luogo di consegna, per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, deve essere chiara ed esplicita.
Da quanto esaminato emerge quindi che il fatto di aver indicato un certo Incoterms in un documento – seppur condiviso da entrambe le parti – non è di per sé sufficiente a permettere di individuare il luogo di consegna della merce, né tantomeno a determinare la scelta del giudice competente.
Il consiglio pratico è quello di indicare espressamente nel contratto di vendita il luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna in modo tale da individuare in maniera chiara ed inequivocabile il luogo di consegna delle merci, allo scopo o da poterlo utilizzare come eventuale foro, alternativo a quello del convenuto, in caso di lite.
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