Incoterms® ICC, contratto di vendita e contenzioso internazionale: una interessante sentenza della Corte di Cassazione

Recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 17566/2019 ha affrontato il caso di un acquirente italiano che ha chiamato in giudizio davanti al proprio giudice nazionale un venditore francese  chiedendo la risoluzione del contratto di vendita internazionale a causa della non conformità dei prodotti acquistati.

Infatti, in materia di vendita internazionale, in deroga alla regola generale in base al quale il giudice competente a risolvere le controversie nascenti tra venditore e compratore è quello del luogo dove ha sede la parte chiamata in giudizio (cd. convenuto), la parte che intende agire in giudizio può rivolgersi, in alternativa, al giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati in base al contratto.

Sulla base di tale principio, il venditore francese eccepiva quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese per avere le parti concordato il luogo di consegna delle merci, tramite la clausola FCA Incoterms®, presso l’Aeroporto di Parigi, essendo peraltro le merci regolarmente ritirate dal vettore italiano senza alcuna contestazione.

Ebbene, la Corte capitolina, richiamando la pertinente giurisprudenza europea (C-87/10 Elecrosteel Europe SA), ha precisato che il giudice competente deve essere individuato tenendo conto di tutti i termini e le clausole rilevanti del rapporto contrattuale, ivi compresi gli Incoterms®, a patto che risultino idonei a consentire l’identificazione con chiarezza del luogo di consegna.

In mancanza di tale chiara indicazione del luogo di consegna all’interno del contratto, ad opera delle parti, il giudice competente deve essere individuato in base al luogo di consegna materiale dei beni all’acquirente, inteso come recapito finale della merce.

Nel caso deciso dalla Corte la pattuizione della clausola FCA Incoterms® di per sé non palesava la chiara ed univoca intenzione delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolare il profilo del passaggio di rischi e costi e quindi non idonea ad implicare di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna.

La Corte ha pertanto respinto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano statuendo espressamente che “i termini di resa sono in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente”.

Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

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