Incoterms® ICC, contratto di vendita e contenzioso internazionale: una interessante sentenza della Corte di Cassazione

Recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 17566/2019 ha affrontato il caso di un acquirente italiano che ha chiamato in giudizio davanti al proprio giudice nazionale un venditore francese  chiedendo la risoluzione del contratto di vendita internazionale a causa della non conformità dei prodotti acquistati.

Infatti, in materia di vendita internazionale, in deroga alla regola generale in base al quale il giudice competente a risolvere le controversie nascenti tra venditore e compratore è quello del luogo dove ha sede la parte chiamata in giudizio (cd. convenuto), la parte che intende agire in giudizio può rivolgersi, in alternativa, al giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati in base al contratto.

Sulla base di tale principio, il venditore francese eccepiva quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese per avere le parti concordato il luogo di consegna delle merci, tramite la clausola FCA Incoterms®, presso l’Aeroporto di Parigi, essendo peraltro le merci regolarmente ritirate dal vettore italiano senza alcuna contestazione.

Ebbene, la Corte capitolina, richiamando la pertinente giurisprudenza europea (C-87/10 Elecrosteel Europe SA), ha precisato che il giudice competente deve essere individuato tenendo conto di tutti i termini e le clausole rilevanti del rapporto contrattuale, ivi compresi gli Incoterms®, a patto che risultino idonei a consentire l’identificazione con chiarezza del luogo di consegna.

In mancanza di tale chiara indicazione del luogo di consegna all’interno del contratto, ad opera delle parti, il giudice competente deve essere individuato in base al luogo di consegna materiale dei beni all’acquirente, inteso come recapito finale della merce.

Nel caso deciso dalla Corte la pattuizione della clausola FCA Incoterms® di per sé non palesava la chiara ed univoca intenzione delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolare il profilo del passaggio di rischi e costi e quindi non idonea ad implicare di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna.

La Corte ha pertanto respinto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano statuendo espressamente che “i termini di resa sono in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente”.

Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

#ContenziosoInternazionale #VenditaInternazionale #IncotermsICC #TrasportiInternazionali

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su