India: arbitrato internazionale quale metodo di risoluzione delle controversie commerciali

Come precedentemente riportato su questo blog, l’India ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale motivo, nel caso di controversie relative ad un contratto internazionale, le imprese contraenti potranno valutare di ricorrere all’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie.

Il ricorso all’arbitrato, invero, risulta essere molto frequente in India soprattutto per quanto riguarda i contratti commerciali (in particolare relativi a spedizioni, costruzioni, joint venture e contratti commerciali transfrontalieri).

Tale successo deriva principalmente dai tempi richiesti per un arbitrato, sensibilmente ridotti rispetto a quelli richiesti per un giudizio di merito di primo grado (che richiede circa 1445 giorni) contro il limite di un anno posto quale termine massimo per la costituzione del tribunale arbitrale, lo svolgimento del procedimento e l’emissione del lodo (prolungabile di ulteriori 6 mesi su richiesta delle parti).

Alcune tra le principali caratteristiche dell’arbitrato internazionale in India, riportate nella Legge su arbitrato e conciliazione del 1996 (Act), riguardano:

– la possibilità di nomina ad arbitro per soggetti di qualunque nazionalità, non essendo presente alcun tipo di restrizione in merito. Inoltre, gli arbitri non devono essere in possesso di particolari qualifiche, lasciando dunque alle parti la libertà di scegliere qualunque soggetto per ricoprire il ruolo di arbitro;

– nel corso di un procedimento di arbitrato commerciale internazionale, un tribunale può rifiutare di rinviare la questione al tribunale arbitrale solo se in seguito ad un giudizio preliminare la domanda risulta manifestamente infondata;

– l’assenza di regole interne che stabiliscano quale legge il tribunale arbitrale debba applicare, richiedendo viceversa allo stesso di applicare la legge scelta appositamente dalle parti;

– l’assenza di particolari previsioni in materia di forma e contenuto dell’accordo arbitrale, il quale non richiede la firma delle parti, ma deve necessariamente essere redatto in forma scritta;

– per quanto riguarda l’esecuzione di accordi di arbitrato, le corti indiane propendono per l’applicazione della convenzione arbitrale, essendo previsto nell’Act, tramite una clausola espressa, il divieto per le autorità giudiziarie di intervenire nella procedura arbitrale, se non nei casi previsti dall’Act stesso;

– i costi – relativi al lavoro degli arbitri, alle spese legali, alle spese per l’istituzione del tribunale arbitrale e per il procedimento – vengono sostenuti dalla parte soccombente;

– la fase di riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale, nel caso di un arbitrato internazionale, richiede un procedimento di esecuzione e, in questo caso, il lodo potrà essere eseguito in qualunque corte all’interno dei limiti territoriali dove la controparte risiede o ha la sede del proprio business o dove è localizzata la principale attività. Inoltre, nel lasso di tempo tra l’emissione del lodo e la sua esecuzione, è possibile ricorrere a misure conservative a tutela dei beni oggetto della pronuncia.

Tali caratteristiche rendono l’India un polo estremamente interessante e dinamico per quanto riguarda gli arbitrati commerciali internazionali. Tuttavia – nel caso in cui si voglia ricorrere all’arbitrato internazionale per dirimere una controversia con un partner indiano – occorrerà sempre effettuare una attenta valutazione della soluzione scelta che dovrà, eventualmente, essere “ritagliata su misura” per il caso di specie.

Per un ulteriore approfondimento sull’arbitrato internazionale in generale e sull’opportunità o meno di sceglierlo quale metodo di risoluzione delle controversie, si rimanda al “decalogo” sul nostro blog in materia.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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