La Corte di Cassazione sulla competenza a dichiarare l’insolvenza di un’impresa operante in ordinamenti diversi
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza 20 aprile 2021, n. 10356, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’annosa questione relativa alla competenza giurisdizionale a dichiarare l’insolvenza di un’impresa operante in ordinamenti diversi.
Tramite la pronuncia in esame, la Corte ha stabilito che tale competenza a dichiarare l’insolvenza spetta al giudice dello Stato membro Ue in cui sia stabilito il centro degli interessi principali dell’impresa (c.d. centre of main interests, o COMI).
In questo senso, secondo quanto previsto dal Regolamento Ue n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza, il COMI viene fatto coincidere con la sede legale dell’impresa, a patto che tale sede legale non sia stata soggetta a trasferimento in altro Stato nei tre mesi che precedono la domanda di apertura della procedura di insolvenza (in quanto in tal caso si avrebbe un trasferimento fittizio).
Il caso in esame riguarda una sentenza emessa ad agosto 2018 dal Tribunale di Velletri, mediante la quale veniva dichiarato il fallimento di una società, la quale tuttavia proponeva reclamo avverso la pronuncia sulla base del fatto che la competenza – a detta della società – non spettava al giudice italiano, ma al giudice inglese in quanto la sede statutaria era stata spostata a Londra.
In appello, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, respingendo quindi il reclamo presentato dalla società e rinvenendo inoltre il carattere fittizio del trasferimento della sede operativa a Londra, in quanto derivante da una situazione concreta sensibilmente diversa e non coincidente con le informazioni riportate sul registro delle imprese.
Giunta la questione in Cassazione, la Suprema Corte ha dapprima chiarito che al caso in esame si applica la disciplina di cui al Regolamento n. 848/2015. In secondo luogo, nel rispetto delle previsioni di detto Regolamento, la Corte ha sottolineato come, fino a prova contraria, vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale della società.
A questo punto la Corte – richiamando la normativa europea in materia di trasferimento della sede legale nel c.d. “periodo sospetto” – ha chiarito che tale trasferimento è efficace (e, di conseguenza, si avrebbe competenza del giudice dello Stato in cui la sede è stata trasferita) a patto che non venga effettuato nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.
Nel caso di specie, sebbene l’impresa avesse effettuato tale trasferimento prima dei tre mesi, la Suprema Corte – al pari di quanto affermato dalla Corte d’Appello – ha riconosciuto il carattere fittizio del trasferimento, in quanto non veniva svolta nella nuova sede alcuna attività economica, né vi era stato spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa.
Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo la competenza del giudice italiano e sancendo il principio generale in base al quale la competenza a dichiarare l’insolvenza di una società spetta al giudice dello Stato in cui tale società abbia il proprio COMI (ossia la propria sede legale), a condizione che tale sede non risulti da un trasferimento fittizio operato dalla società.
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