Intelligenza artificiale: le proposte del Parlamento europeo in materia di responsabilità civile, etica e tutela della proprietà intellettuale

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Il 20 ottobre 2020 il Parlamento europeo, in vista della stesura dei futuri regolamenti sull’Intelligenza Artificiale (IA), ha inoltrato alla Commissione europea tre risoluzioni contenenti una serie di raccomandazioni volte a definire un quadro giuridico europeo uniforme sull’AI.

Le risoluzioni presentate, nello specifico, riguardano: l’introduzione di un regime di responsabilità civile per l’IA; l’analisi degli aspetti etici relativi a intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate; la previsione di disposizioni in materia di proprietà intellettuale e IA.

Il principio cardine attorno cui ruotano le tre risoluzioni riguarda lo sviluppo di una legislazione uniforme basata su principi comuni. Tale strategia – secondo il Parlamento Ue – permetterebbe così di sfruttare in modo efficiente i vantaggi dati dai sistemi di IA, prevenendo i possibili rischi.

Di particolare interesse risulta il primo schema – relativo all’introduzione di un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale – sviluppato con il fine di proteggere i cittadini europei e fornire alle imprese la certezza giuridica necessaria per incoraggiare l’innovazione. La necessità è infatti quella di creare regole uniformi per le imprese, usando come base di partenza la legge esistente.

In tal senso, il regime di responsabilità civile ruoterebbe attorno a due distinzioni:

A- sistemi di IA ad alto rischio – aventi cioè un elevato potenziale di causare danni in modo casuale e non prevedibile – i quali prevedono un regime di responsabilità oggettiva in capo all’operatore. Tale responsabilità inoltre non viene meno anche qualora l’operatore sostenga di aver agito con la dovuta diligenza (fatta eccezione per i casi di forza maggiore);

B- altri sistemi di IA – ossia tutti i sistemi non ad alto rischio – per i quali viene stabilita una responsabilità per colpa in capo all’operatore in caso di eventuali danni causati da un’attività del sistema di IA. In questo caso, tuttavia, l’operatore non è responsabile nel caso in cui dimostri di aver adottato le misure necessarie ad attivare e monitorare diligentemente l’attività del sistema.

Nel caso di responsabilità civile per sistemi ad alto rischio, il risarcimento viene poi quantificato dal Parlamento Ue in:

– massimo 2 milioni di euro in caso di morte o danni alla salute di una persona interessata a seguito dell’attività del sistema di IA;

– massimo 1 milione di euro in caso di danni non patrimoniali rilevanti, che risultino in una perdita economica verificabile, o di danni al patrimonio in conseguenza dell’attività del sistema di IA.

Con riferimento poi alla disciplina in materia di proprietà intellettuale, il Parlamento si è soffermato sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale alla luce delle questioni riguardanti brevetti e nuovi processi creativi.

Si pensi infatti a quello che l’intelligenza artificiale sviluppa e crea da sola. In tal caso chi ha la titolarità della proprietà intellettuale? Secondo l’European Patent Office (EPO), ad esempio, l’inventore deve obbligatoriamente essere una persona fisica.

In attesa di vedere quale sarà quindi la proposta legislativa della Commissione europea – attesa nella prima metà del 2021 – si sottolineano gli ulteriori passi in avanti da parte dell’Ue verso l’adozione di standard elevati a livello globale per lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

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