NFT: prima decisione per tutela del marchio Juventus

Marcello Mantelli

Avvocato in Milano e Torino


Con ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma è stato il primo in Europa a disporre un provvedimento inibitorio delle attività di creazione e commercializzazione degli NFT, ossia Non-Fungible Token, in violazione di marchi registrati, ordinando la cancellazione dei medesimi da ogni sito internet.

Nel 2021, la società Blockeras aveva avviato un progetto NFT per la vendita di carte digitali di calciatori, tra le quali figurava quella di un noto giocatore italiano che indossava la maglia della Juventus mostrando segni distintivi di quest’ultima.

Pertanto, nella causa in oggetto tra Juventus Football Club S.p.A. contro Blockeras S.r.l., la nota società calcistica italiana aveva avviato un procedimento per inibire la produzione, commercializzazione e promozione online di carte digitali NFT recanti i marchi denominativi e figurativi di Juventus da parte di Blockeras in mancanza di espressa autorizzazione.

Blockeras si era opposta all’istanza presentata da Juventus, sostenendo di avere il diritto di commercializzare le figurine digitali NFT con i suoi marchi, poiché l’uso di questi segni sarebbe stato incluso nei diritti di immagine concessi dai calciatori riprodotti nelle carte digitali direttamente a Blockeras.

Inoltre, quest’ultima ha sostenuto che i marchi della Juventus non potessero beneficiare della protezione in quanto non registrati in un’apposita classe per “prodotti virtuali scaricabili”.

Sul caso di specie il Tribunale ha avanzato le seguenti considerazioni:

1. ha ritenuto che la registrazione dei marchi della Juventus nella classe 9 della Classificazione di Nizza sia idonea a comprendere le carte digitali NFT, alla luce dei termini quali: “pubblicazione elettronica scaricabile”;

2. ha affermato l’irrilevanza che il calciatore raffigurato avesse realmente giocato nella squadra Juventus e avesse concesso l’autorizzazione a utilizzare la sua immagine per la creazione delle carte digitali, risultando di fatto in un utilizzo di Blockeras dei marchi della Juventus senza alcuna autorizzazione;

3. ha inoltre sottolineato che la Juventus ha dimostrato di essere attiva anche nel campo dei crypto games, ossia videogiochi online basati sulle tecnologie blockchain, e nel campo delle criptovalute e NFT.

Alla luce di tali premesse il Tribunale di Roma ha dunque stabilito che la condotta di Blockeras di cui sopra costituisce:

1. violazione di marchio: sussistendo del caso di specie un concreto e attuale rischio di confusione, basato sull’identità dei segni utilizzati sulle carte digitali NFT;

2. concorrenza sleale: in quanto Juventus e Blockeras operano nello stesso settore di attività e i marchi di Juventus sono registrati per classi che includono il tipo di attività svolta da Blockeras.

Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ordinanza che impedisce a Blockeras di produrre, commercializzare, promuovere e mettere in vendita sia NFT sia contenuti digitali recanti i marchi Juventus, predisponendo una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ulteriore violazione.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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