Kiko c. Wycon: la tutela del concept store nel retail

La battaglia in corso tra Kiko e Wycon, iniziata nel 2013, si è conclusa ad aprile 2020 con la sentenza della Corte di Cassazione. Motivo principale della controversia, il c.d. concept store, ossia la particolare combinazione di arredi che contraddistingue i punti vendita di un’impresa attraverso un lavoro di architettura d’interni.

A partire dal 2006, infatti, la nota azienda di cosmesi Kiko vanta un diritto di uso esclusivo del modello di “design di arredi di interni per negozi monomarca”, realizzato appositamente nel 2005 da uno studio di architettura. Tuttavia, dal 2013, secondo la Kiko, la principale azienda competitor – Wycon – riproduceva indebitamente gli elementi di design, violando così il diritto di esclusiva sul progetto architettonico tutelato, secondo la ricorrente, dall’art. 2 n. 5 della Legge n. 633 del 1941 (L.A.) a tutela del diritto d’autore.

In primo grado, i giudici nel 2015 hanno riconosciuto le motivazioni addotte dalla Kiko, sostenendo che la tutela del concept store è garantita in dottrina e giurisprudenza e che il carattere creativo, requisito necessario per la tutela, può essere valutato correttamente in base all’art. 2 n. 5 L.A.

Tuttavia, Wycon ha impugnato tale sentenza, sostenendo come la normativa applicabile non sarebbe quella riconducibile alla tutela di opere architettoniche (ex art. 2 n. 5 L.A.), bensì alla tutela del c.d. interior design (ex art. 2 n. 10 L.A., ossia opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico).

La Corte d’appello, a tal proposito, nel 2018 ha chiarito come l’interior designsia riconducibile a singoli elementi che compongono l’arredamento, mentre l’architettura d’interni ricomprende il complesso dell’arredamento. In tal senso, secondo la Corte, il concept store include un complesso di elementi, caratterizzandosi dunque quale architettura d’interni e dunque rientrando correttamente nella tutela fornita dall’art. 2 n. 5 L.A.

Giunto il caso in Cassazione, la Corte Suprema si è infine pronunciata ad aprile 2020 ribadendo come un progetto di arredamento di interni è tutelabile come opera di architettura (ai sensi dell’art. 2 n. 5 L.A.) a prescindere dal fatto che i singoli elementi siano più o meno semplici o già utilizzati, purché si tratti nel complesso di una combinazione originale.

In questo senso, dunque, la Corte Suprema chiarisce che:

– nel caso in esame, la normativa correttamente applicabile è quella prevista all’art. 2 n. 5 L.A.;

– gli arredi sono tutelabili a condizione che sia presente un “valore artistico” e non siano solo una “soluzione originale di un problema tecnico”;

– il concept store è parimenti tutelabile secondo la legge sul diritto d’autore, a condizione che sia un progetto architettonico unitario e che abbia un chiaro valore artistico.

In conclusione, la nozione così fornita di concept store apre la strada ad una tutela più puntuale di tutte le aziende che ne hanno fatto e ne fanno un punto di distinzione e di forza essenziale (si consideri ad esempio i modelli adottati da grandi marchi quali Colette a Parigi, Quill London o Freitag a Zurigo, per citarne alcuni).

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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