Il 18 ottobre 2019 sono stati presentati a Roma, durante le celebrazioni del centenario dell’ICC, gli Incoterms® 2020, ossia l’aggiornamento delle regole dedicate al commercio internazionale, che aiutano importatori ed esportatori di tutto il mondo a stilare accordi in modo trasparente e chiaro.
Gli Incoterms® 2020, sono l’ultimo set di regole emesse dalla ICC che aggiornano, completano e sostituiscono le precedenti pubblicazioni, fatta salva la volontà delle parti di fare riferimento ad una precedente pubblicazione.
Essi, confermando la precedente classificazione, si dividono in:
i) termini utilizzabili per ogni modalità di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP);
ii) termini adatti al solo trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF).
Una ulteriore classificazione non ufficiale, utilizzata fino all’aggiornamento del 2010, consiste nel raggruppare i termini di resa sulla base della lettera iniziale dell’acronimo.
Si tratta di una suddivisione utile perché permette di tenere presente che i termini appartenenti al medesimo gruppo – ad esempio i termini del gruppo “C” quali CPT, CIP, CFR e CIF – vantano caratteristiche simili.
Occorre peraltro precisare che gli Incoterms® trattano le obbligazioni in capo a ciascuna parte unicamente con riferimento al contratto di vendita cui si riferiscono, senza che essi abbiano alcun impatto sul diverso contratto di trasporto internazionale della merce venduta; ciò posto, è consigliabile che il contratto di vendita sia comunque coordinato con il contratto di trasporto.
Nello specifico, i termini di resa dispongono in ordine ai seguenti obblighi che le parti possono includere in un contratto di vendita internazionale:
– luogo di consegna
– ripartizione dei costi e dei rischi
– scelta del mezzo di trasporto
– assolvimento delle formalità doganali
– procedura per l’ottenimento dei documenti richiesti per l’importazione della merce.
Uno degli aspetti più interessanti legati agli Incoterms® riguarda poi il valore da attribuire a questi termini di resa, in aggiunta alla possibilità di regolare, attraverso il loro corretto utilizzo, gli aspetti sopra elencati.
Infatti, qualora un contratto di vendita internazionale ne contenga un espresso e corretto richiamo, essi possono incidere anche sul rilevante problema della risoluzione di eventuali controversie future, essendo idonei a determinare la competenza di un tribunale italiano piuttosto che estero, nel caso le parti nulla abbiano stabilito al riguardo.
L’utilizzo degli Incoterms® è facoltativo, per cui essi non entrano automaticamente in un contratto di vendita, ma occorre citarli espressamente se le parti intendono assicurare l’uniforme interpretazione della ripartizione dei rischi e oneri connessi alla vendita (oneri di trasporto, consegna merce, passaggio del rischio).
Per operare una corretta incorporazione nel testo contrattuale degli Incoterms®, concordemente alle raccomandazioni espresse dalla ICC, occorrerà procedere secondo lo schema:
“termine di resa + luogo convenuto + Incoterms 2020”
ESEMPIO: EXW via Teodosio 80, Milano Incoterms® 2020
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino