Nel presente articolo esaminiamo il tema della qualità o, per meglio dire, della conformità del vino nel contesto di un contratto di vendita internazionale di merci regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci del 1980 (in seguito la “Convenzione” o la “CISG”).
La Convenzione ha un ambito di applicazione molto vasto ed è assai probabile che la maggior parte delle vendite internazionali (e degli acquisti dall’estero) di vini degli operatori italiani siano regolate dalla CISG.
Pertanto, per quanto l’esportatore/importatore di vini non sia a conoscenza della normativa in questione, in caso di controversia sulla conformità del vino occorrerà di norma (sempre che le parti non abbiano concordato una diversa legge applicabile o la Convenzione non trovi applicazione), fare riferimento alle regole previste dalla Convenzione qui di seguito illustrate.
Secondo la Convenzione il venditore deve fornire merce conforme al compratore.
Per determinare quali siano i parametri di conformità, le cd “specifiche”, occorre in primis fare riferimento al contratto tra le parti.
Se il contratto nulla prevede sul punto o non è sufficientemente preciso si farà riferimento alle pratiche instaurate tra le parti ed agli usi di settore.
Se ciò non bastasse, per determinare i parametri di conformità delle merci oggetto di vendita si farà riferimento agli standards previsti ex art. 35 2° comma della Convenzione.
Un requisito minimo di idoneità è che i prodotti possano essere commercializzati e che quindi possano essere rivenduti dall’acquirente. Ove ciò non sia possibile per difetti del prodotto il venditore sarà responsabile per mancanza di conformità della merce.
Esempio: un vino annacquato così come un vino zuccherato in eccesso non potranno essere ritenuti idonei allo scopo.
Se durante le trattative sono stati consegnati campioni o modelli, il venditore sarà poi tenuto a consegnare bottiglie di vino che posseggano tutte le caratteristiche del campione, salvo diverso accordo tra le parti (ad esempio consegno un campione per la sola presentazione ma concordo che non intendo vincolarmi a fornire vino esattamente come quel campione).
Esempio: nel caso vengano pattuite etichette da apporre sulle bottiglie di vino oggetto di vendita, con grafica ed immagini basate su un modello fornito dal venditore, nel caso la grafica o i colori non siano conformi al modello o campione sarà contestabile un difetto di conformità da parte del compratore.
I prodotti devono essere imballati o confezionati secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarli e proteggerli.
Esempio: le bottiglie di vino devono essere confezionate in modo tale da arrivare a destinazione integre.
Il compratore ha l’onere di esaminare o di far esaminare la merce nel più breve tempo possibile dal momento della consegna.
Eventuali difetti di conformità devono essere denunciati al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo, al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli è stata effettivamente consegnata; la denuncia può essere effettuata oralmente o per iscritto nella lingua del contratto o in una lingua conosciuta dal destinatario anche via e-mail.
Avv. Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino