La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: campo di applicazione

Quando si appresta a concludere una vendita di merce con una controparte straniera l’esportatore italiano spesso si domanda quale sia la disciplina che regola i rapporti con il proprio partner commerciale per quanto non pattuito nel contratto di vendita, spesso costituito da una sintetica conferma d’ordine (se presente). In questo contesto si inserisce la disciplina della vendita internazionale introdotta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, in seguito anche la “Convenzione”) che ha lo scopo di realizzare uno “spazio giuridico uniforme” nel campo della vendita internazionale di merci.

La Convenzione detta infatti una disciplina uniforme della vendita internazionale che entra a far parte del diritto interno dei paesi aderenti, con la conseguenza che quando uno Stato aderisce alla Convenzione, esso viene a disporre di due normative sulla vendita:

– quella della Convenzione, applicabile alle vendite internazionali di merci (Italia/Estero), e

– quella applicabile alle vendite interne di merci (Italia/Italia).

Lo scopo di questo primo articolo del decalogo sulla vendita internazionale è quello di fornire una breve analisi, senza pretese di completezza, degli aspetti più caratteristici che si prestano con maggiore frequenza a costituire fonte di contenzioso nel campo della vendita internazionale alla luce dell’applicazione della Convenzione.

Un esportatore che conosca i meccanismi di base della vendita internazionale e le regole applicabili potrà poi decidere, a ragion veduta, se apprestare o meno le necessarie protezioni e tutele, negoziandole appositamente con il partner ed inserendole nel contratto di vendita.

QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE DI VIENNA

Il primo “problema” che si presenta all’esportatore italiano è quello di stabilire quando ad una vendita di propri prodotti perfezionata con una controparte straniera si applichi la disciplina della Convenzione.

Ad esempio, si pensi al caso di un esportatore italiano che venda i propri prodotti ad un acquirente francese a seguito di contratto concluso mediante scambio di fax o email, senza indicare la legge applicabile.

In caso di contestazione dell’acquirente sulla qualità della merce consegnata dal venditore, sulla base di quali regole potrà essere decisa poi la controversia?

Peraltro, si consideri che non sempre è necessario agire in giudizio, se si può contare sulla preliminare consapevolezza delle regole applicabili al caso specifico in modo da prendere, caso per caso, una ben fondata ed informata decisione economica che potrebbe portare ad una transazione senza ricorrere ad un costoso giudizio.

A tale proposito, per regola generale, la Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d’affari in Stati diversi quando:

a) tali Stati sono Stati contraenti della Convenzione (cioè essi hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione); oppure

b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente (art. 1 della Convenzione).

Da questa prima affermazione contenuta nel testo della Convenzione emerge innanzitutto che le norme della Convenzione trovano applicazione solo alle vendite internazionali, ovvero ai contratti tra parti imprese (la Convenzione non si applica alle vendite ai consumatori) aventi la sede d’affari in Stati diversi.

Da ciò deriva che i contratti di vendita perfezionati tra soggetti “imprese”, aventi la propria sede d’affari nel medesimo Stato, continuano ad essere disciplinati dalla normativa interna sulla compravendita.

Sulla base della prima ipotesi, sopra indicata con la lettera a), secondo la quale la Convenzione si applica direttamente quando gli Stati di entrambe le parti contrattuali sono Stati contraenti nell’esempio sopra considerato, ovvero di compravendita tra soggetti aventi sede in due Stati contraenti la Convenzione (i.e. Italia e Francia), troveranno quindi applicazione diretta le norme dettate dalla Convenzione. In buona sostanza possiamo dire che Italia e Francia hanno in questa ipotesi una legge comune/uniforme sulla vendita internazionale.

Qualora invece solo uno dei paesi sia uno Stato contraente, nel caso sopra indicato con la lettera b), la Convenzione si applicherà se la normativa interna di detto Stato che regola i rapporti contrattuali con controparti straniere (cosiddette norme di diritto internazionale privato/conflict law) porterà ad individuare la legge di uno Stato contraente.

Per fare un esempio pratico, si pensi al caso di un produttore italiano che decida di vendere i propri prodotti ad un importatore del Regno Unito, avente la propria sede d’affari a Londra. Il contratto nulla prevede sulla legge applicabile.

Qualora l’importatore britannico dovesse intraprendere una causa davanti al tribunale della sede del venditore italiano, lamentando dei difetti del prodotto, il giudice dovrà stabilire quale sia la legge applicabile alla luce della quale deciderà la controversia.

Ebbene considerato che il Regno Unito non è uno Stato contraente della Convenzione, il tribunale italiano dovrà determinare la legge applicabile in base alle proprie norme di diritto internazionale privato, conformemente all’ipotesi indicata con la lettera b) di cui sopra.

L’applicazione della normativa in materia condurrà nel nostro esempio all’applicazione della legge italiana, in quanto legge del paese ove ha sede il venditore, e di conseguenza della Convenzione, dato che l’Italia ha aderito alla Convenzione.

Infine, è importante sottolineare che la Convenzione si applicherà anche quando le parti aventi sede in Stati non contraenti, scelgano di sottoporre il contratto di vendita alla legge di uno Stato contraente.

È opportuno precisare in questo contesto che nei rapporti tra paesi aderenti alla Convenzione, così come nei casi di applicazione della Convenzione per le ulteriori ipotesi esaminate, occorrerà in ogni caso prestare la massima attenzione alla circostanza che la disciplina introdotta dalla Convenzione di Vienna riguarda in sostanza diritti e obblighi generali del venditore e del compratore e non riguarda invece tutta una serie di questioni ulteriori di carattere più generale, che rimangono sottoposte alla legge nazionale, come ad esempio il problema del momento del passaggio di proprietà della merce ovvero dell’applicazione degli interessi dovuto per mancato o ritardato pagamento.

In tali casi sarà compito delle parti, con l’ausilio dei propri consulenti, individuare le soluzioni in grado di conferire all’affare il più alto grado di sicurezza possibile.

L’ESCLUSIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA

Dopo aver esaminato l’ambito di applicazione della Convenzione pare altrettanto interessante domandarsi se sia possibile escludere la sua applicazione o derogarla e, in caso positivo, se sia opportuno o meno.

Alla prima domanda occorre senz’altro rispondere in maniera positiva poiché uno dei principi che permea in linea generale tutta la disciplina del commercio internazionale consiste nell’attribuzione in capo alle parti contrattuali della più ampia autonomia decisionale.

Conseguentemente le parti sono libere di escludere – ovvero di derogare – l’applicazione della Convenzione, scegliendo di sottoporre il contratto ad una legge diversa (ad es. la legislazione “interna” dello Stato di una delle parti).

Questa possibilità è espressamente ammessa dalla Convenzione (art. 6 della Convenzione)

Venendo al secondo argomento, si ritiene che detta soluzione sia da sconsigliare, nonostante tale orientamento sia piuttosto diffuso, sulla base del convincimento che la disciplina della Convenzione presenti una serie di controindicazioni rispetto a quella della legge interna.

Infatti, è bene precisarlo e ribadirlo, la Convenzione contiene norme chiare e bilanciate, rispetto alle esigenze di parte venditrice e parte compratrice, sebbene sia in parte più favorevole al compratore, ad esempio in punto garanzia contrattuale.

Inoltre, un ulteriore vantaggio derivante dall’applicazione della Convenzione consiste nel progressivo diffondersi ed affermarsi di una giurisprudenza internazionale sempre più uniforme sulla Convenzione, come del resto richiesto dalla stessa.

CLAUSOLE DI SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE E CONVENZIONE DI VIENNA

In precedenza si è fatto cenno alla circostanza che, anche nei casi in cui la Convenzione si applica automaticamente, in quanto ambedue le parti appartengono a Stati contraenti, vi sono comunque questioni non coperte dalla medesima; sarà pertanto molto importante determinare la legge applicabile al contratto al fine di poter regolare correttamente il rapporto di vendita, in modo da evitare “brutte sorprese”.

In tale ottica, qualora una parte appartenente ad uno Stato contraente (come l’Italia) dovesse pattuire con l’altra una clausola che sottopone il contratto alla legge italiana, ciò comporterà l’applicazione della Convenzione e della legge italiana per gli aspetti non coperti dalla Convenzione.

CONCLUSIONI

In conclusione, la conoscenza della legge applicabile e la conseguente prevedibilità degli obblighi   e delle responsabilità di ciascuna parte, costituisce un aspetto fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di vendita e per tale motivo si raccomanda di valutare attentamente per ciascun contratto di vendita l’inserimento espresso di una clausola che indichi la Convenzione quale legge applicabile al contratto di vendita tra le parti in abbinamento con la legge italiana e di valutare altresì, tramite il proprio consulente legale di fiducia esperto in materia, l’impostazione generale del contratto di vendita e la sua corrispondenza con il marketing aziendale, gli effetti economici delle clausole pattuite e le conseguenze economiche delle clausole contrattuali e degli  aspetti non regolati nel contratto (ad esempio in caso di difetti di qualità), al fine di prendere decisioni contrattuali e, conseguentemente economiche, ben informate e consapevoli.

Avv. Luca Davini

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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