La Convenzione Internazionale di Merci su Strada – CMR

La responsabilità del vettore

di Marcello Mantelli
Avv. in Milano e Torino

Il commercio internazionale annovera una dettagliata disciplina dei trasporti internazionali di merci su strada, contenuta nella “Convenzione di Trasporto internazionale di Merci su Strada” per brevità denominata CMR.

Sottoscritta a Ginevra il 19 maggio 1956 e modificata dal protocollo 5 luglio 1978 è attualmente riconosciuta in Europa e numerosi Paesi.


Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della Convenzione riguarda  “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada (con esclusione di bagagli accessori ad un contratto di trasporto di persone, traslochi, trasporti effettuati sulla base di convenzioni postali internazionali e trasporti funebri) per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione”.

Entro tale ambito di applicazione, la Convenzione considera:

  1. L’assegnazione ed esecuzione degli ordini;
  2. La responsabilità in caso di ritardo nella consegna;
  3. La responsabilità in caso di perdita o danni alla merce trasportata.


Responsabilità del vettore

Ai sensi della Convenzione, con la presa in carico delle merci senza riserve, il vettore assume il dovere di preservare le merci stesse da potenziali danni per tutto l’intervallo intercorrente tra il ricevimento della merce e la riconsegna.

Secondo l’art. 17 della Convenzione, costui è, infatti, suscettibile di responsabilità nel caso di:

  1. perdita totale o parziale della merce;
  2. avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna;
  3. ritardo nella riconsegna.

La convezione stabilisce, inoltre, che nel caso in cui il vettore provochi un danno alla merce dolosamente o colposamente, costui sarà tenuto al risarcimento integrale del valore della merce.

Qualora, invece, non sussistano gli elementi del dolo o della colpa, costui sarà tenuto a corrispondere un risarcimento in misura limitata calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta, entro il limite di 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

I DSP – diritti speciali di prelievo – non sono una valuta vera e propria ma corrispondono al diritto di acquisire una o più delle valute liberamente utilizzabili (USA, l’euro, Yen, Sterlina Britannica) detenute nelle riserve ufficiali dei paesi membri.


Esonero della responsabilità del vettore 

Nei casi visti in precedenza il vettore sarà suscettibile di responsabilità tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna al destinatario con onere della prova a suo carico, salvo la sussistenza di cause di esonero di responsabilità, tra cui la Convenzione considera:

  1. cause di esonero a carattere generale (art. 17 c.2)
  2. cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari (art. 17 c.4)


Prescrizione

Infine, ai fini dell’azionabilità dell’azione di risarcimento in giudizio val la pena menzionare che l’art. 34 della Convenzione prevede un generico termine di prescrizione di un anno, esteso a 3 anni in caso di colpa o dolo. Tali termini decorrono:

  1. nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata.
  1. nel caso di perdita totale dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento merce.
  2. in tutti gli altri casi, dal terzo mese dalla data di conclusione del contratto di trasporto.

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