La guerra non sempre ferma i contratti internazionali

Contratti internazionali: la miglior opzione resta quella di rinegoziare

Articolo di Marcello Mantelli pubblicato sul Sole 24ore il 2/3/2022 (Norme e Tributi – Commercio Internazionale)



Il nuovo cigno nero della guerra della Russia contro l’Ucraina blocca i porti di Mariupol e Odessa, rende inagibili gran parte delle altre linee di comunicazione ed interrompe la supply chain internazionale.

Alla tragedia si aggiunge il futuro rischio di cause seriali per inadempimento dei contratti internazionali in corso tra imprese europee e ucraine.

Una via di uscita dalla responsabilità contrattuale potrebbe essere costituita dall’applicazione della forza maggiore quale scusante per la mancata esecuzione del contratto o di una sua parte.

Di norma, nei contratti internazionali più importanti è presente una specifica clausola sulla forza maggiore, ma potrebbe darsi il caso, non infrequente, che essa sia incompleta o mal scritta.

Occorrerà prima di tutto verificare se la clausola indichi la guerra come evento che consente la sospensione del contratto (e normalmente questo è il caso) oppure se la clausola preveda una definizione generale di forza maggiore, nella quale possa rientrare l’evento guerra e quali siano, in entrambe le ipotesi, le condizioni richieste per procedere con la sospensione del contratto per tutto il tempo di durata della circostanza negativa e per la sua risoluzione.

Nel caso la clausola di forza maggiore sia incompleta o lacunosa o il contratto internazionale nulla preveda sulla questione, occorrerà fare riferimento alla legge applicabile al contratto.

In molti casi, nei rapporti tra imprese UE (incluse quelle italiane) ed ucraine, sarà applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980) che regola l’ipotesi di forza maggiore all’art.79.

Ma non basta un generico richiamo alla guerra per non eseguire un impegno contrattuale.

Dovrà infatti essere provato dalla parte interessata che l’evento guerra era imprevedibile al tempo della firma del contratto, al di fuori del suo controllo e che l’esecuzione del contratto o di una sua parte è per essa impossibile o ragionevolmente insostenibile.

Ad esempio, non potrà invocare la causa di forza maggiore il venditore che pur avendo sede in un territorio di guerra può consegnare la merce tramite una parent company esterna alla zona invasa.

In presenza di un conflitto bellico occorrerà quindi sempre esaminare la situazione contrattuale e di fatto per verificare se possono essere provate le circostanze sopra viste per sospendere e, se del caso, risolvere il contratto.

Da tenere sempre aperta, quando possibile, la migliore opzione di avviare negoziati con il partner per riadattare alla nuova situazione i reciproci impegni contrattuali prevenendo così future liti e salvare, ove possibile, l’affare, tenendo conto delle difficoltà anche umanitarie.





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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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