La nuova disciplina in tema di vendite on-line

La nuova disciplina in tema di vendite on-line

Il 14 giugno 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 21/2014 che recepisce  la direttiva europea 2011/83/UE e che modifica parte del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). Tale decreto introduce nuove disposizioni che regolano i contratti di vendita on-line in tema di recesso e tutela giurisdizionale, rafforzando la tutela dei consumatori in un’ottica di armonizzazione a  livello di Unione Europea. La direttiva, infatti, ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno attraverso il raggiungimento di un alto livello di tutela dei consumatori.

Tra gli aspetti più innovativi della direttiva rileva innanzitutto l’ampliamento dell’informativa precontrattuale, cioè delle informazioni che il professionista deve fornire prima della conclusione del contratto. In particolare, il professionista deve informare il consumatore su condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso; il modulo tipo di recesso; le informazioni sui costi di restituzione dei beni; l’avviso relativo all’esclusione del diritto di recesso.

Importanti sono poi le novità in materia di recesso. Al consumatore sono infatti concessi 14 giorni per poter recedere dal contratto (a differenza dei precedenti 10 giorni) senza l’obbligo di fornire motivazioni in merito, né corrispondere somme a titolo di spese. Nel caso in cui il professionista non abbia fornito le informazioni precontrattuali, il periodo per esercitare il diritto di recesso si estende a 12 mesi dalla scadenza del termine di 14 giorni di cui sopra. Il professionista è quindi tenuto a rimborsare qualsiasi pagamento effettuato dal consumatore entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’intenzione di recedere del consumatore, il quale a sua volta ha l’obbligo di restituire i beni ricevuti entro 14 giorni dalla data in cui ha reso nota al professionista la sua volontà di recedere.

Infine, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, le nuove norme hanno carattere imperativo. Inoltre, qualora la legge applicabile al contratto sia quella di uno Stato diverso da quello del Paese di residenza del consumatore, questi non subirà deroghe ai suoi diritti.

La direttiva ha pertanto operato un difficile bilanciamento tra gli interessi del professionista e quelli del consumatore contribuendo all’armonizzazione della tutela di quest’ultimo a livello europeo e garantendo, indirettamente, la competitività tra gli attori del mercato interno.

La direttiva detta quindi una disciplina minima a tutela del consumatore che sarà poi integrata dalle leggi attuative dei singoli Stati membri dell’UE, come avvenuto in Italia con il D. Lgs. 21/2014.

Avv. Marcello Mantelli e Dott.ssa Maria Sole Forno

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su