La nuova disciplina in tema di vendite on-line

La nuova disciplina in tema di vendite on-line

Il 14 giugno 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 21/2014 che recepisce  la direttiva europea 2011/83/UE e che modifica parte del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). Tale decreto introduce nuove disposizioni che regolano i contratti di vendita on-line in tema di recesso e tutela giurisdizionale, rafforzando la tutela dei consumatori in un’ottica di armonizzazione a  livello di Unione Europea. La direttiva, infatti, ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno attraverso il raggiungimento di un alto livello di tutela dei consumatori.

Tra gli aspetti più innovativi della direttiva rileva innanzitutto l’ampliamento dell’informativa precontrattuale, cioè delle informazioni che il professionista deve fornire prima della conclusione del contratto. In particolare, il professionista deve informare il consumatore su condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso; il modulo tipo di recesso; le informazioni sui costi di restituzione dei beni; l’avviso relativo all’esclusione del diritto di recesso.

Importanti sono poi le novità in materia di recesso. Al consumatore sono infatti concessi 14 giorni per poter recedere dal contratto (a differenza dei precedenti 10 giorni) senza l’obbligo di fornire motivazioni in merito, né corrispondere somme a titolo di spese. Nel caso in cui il professionista non abbia fornito le informazioni precontrattuali, il periodo per esercitare il diritto di recesso si estende a 12 mesi dalla scadenza del termine di 14 giorni di cui sopra. Il professionista è quindi tenuto a rimborsare qualsiasi pagamento effettuato dal consumatore entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’intenzione di recedere del consumatore, il quale a sua volta ha l’obbligo di restituire i beni ricevuti entro 14 giorni dalla data in cui ha reso nota al professionista la sua volontà di recedere.

Infine, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, le nuove norme hanno carattere imperativo. Inoltre, qualora la legge applicabile al contratto sia quella di uno Stato diverso da quello del Paese di residenza del consumatore, questi non subirà deroghe ai suoi diritti.

La direttiva ha pertanto operato un difficile bilanciamento tra gli interessi del professionista e quelli del consumatore contribuendo all’armonizzazione della tutela di quest’ultimo a livello europeo e garantendo, indirettamente, la competitività tra gli attori del mercato interno.

La direttiva detta quindi una disciplina minima a tutela del consumatore che sarà poi integrata dalle leggi attuative dei singoli Stati membri dell’UE, come avvenuto in Italia con il D. Lgs. 21/2014.

Avv. Marcello Mantelli e Dott.ssa Maria Sole Forno

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