La Raccomandazione 2014/135/UE: un nuovo approccio alla crisi di impresa

In data 12 marzo 2014 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione per incoraggiare l’armonizzazione delle normative nazionali in tema di fallimento; l’obiettivo è favorire la ristrutturazione delle imprese sane in tempi relativamente brevi – anche per quanto riguarda i gruppi transfrontalieri di imprese – in difficoltà finanziaria, dando una seconda possibilità agli imprenditori cd. “onesti ma sfortunati”.

In quest’ottica, l’imprenditore dovrebbe poter mantenere la gestione dell’impresa al fine di evitare l’insolvenza e di ricorrere il meno possibile alla via giudiziale.

Oggetto della raccomandazione sono anche le modalità di liberazione integrale dai debiti per gli imprenditori che abbiano agito in buona fede prima e dopo l’apertura della procedura fallimentare. 

Centrali le indicazioni della Commissione sul piano di ristrutturazione: al fine di valutare la usa idoneità a prevenire l’insolvenza, esso dovrebbe contenere una descrizione dettagliata dei creditori interessati e la loro posizione, gli effetti sui singoli crediti o categorie di crediti, le condizioni per i nuovi finanziamenti.

Il piano dovrebbe essere adottato all’unanimità da tutti i creditori interessati, indipendentemente dal luogo geografico in cui si trovano, e il giudice sarà tenuto ad omologarlo allorché sia stato adottato in condizioni che garantiscano la tutela dei legittimi interessi dei creditori coinvolti e sia stato a questi notificato, non limiti i diritti dei creditori dissenzienti in misura superiore a quanto si sarebbe verificato in assenza del piano, i nuovi finanziamenti previsti siano necessari alla sua attuazione.

Riguardo questo ultimo punto, la Commissione sottolinea che i nuovi finanziamenti indicati nel piano e approvati dal giudice dovrebbero considerarsi non annullabili.

Inoltre, il debitore dovrebbe aver diritto ad ottenere dal giudice la sospensione delle azioni esecutive proposte dai singoli creditori (anche privilegiati) quando queste impediscano l’esecuzione del piano di ristrutturazione; per la durata della sospensione, il debitore dovrebbe anche essere esonerato dall’obbligo di presentare istanza di fallimento.

In conclusione, la liberazione integrale dai debiti dovrebbe avvenire dopo massimo tre anni dalla data in cui è iniziata l’esecuzione del piano di ammortamento oppure in cui è stata decisa l’apertura della procedura di fallimento.

Sul piano interno, le modifiche apportate alla disciplina in materia – intervenute con il cd. “Decreto Sviluppo” (D.L. 22.6.12 n. 83)  e– si ispirano agli stessi principi di cui alla Raccomandazione 2014/35.

L’obiettivo di tali provvedimenti è infatti migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa, incentivandone la tempestiva emersione, rendendo più celere il risanamento della situazione debitoria e finanziaria dell’impresa.     

La principale novità introdotta dal Decreto Sviluppo è la possibilità per il debitore di presentare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” di successiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione; questo ricorso permette di convertire la domanda di concordato in domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Dopo la domanda di concordato, è possibile accedere a nuovi finanziamenti previe autorizzazione del Tribunale e relazione di un professionista che attesti che i finanziamenti sono finalizzati al migliore soddisfacimento dei creditori.

Il Decreto sviluppo prevede altresì disposizioni ad hoc per il concordato in continuità aziendale.

Le modifiche intervenute nel 2013 incidono sugli obblighi informativi periodici, a carico del debitore, e sul contenuto della domanda con riserva: quest’ultima deve essere corredata, oltre che dai bilanci dagli ultimi tre esercizi, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

Nelle intenzioni, il concordato con riserva dovrebbe pertanto consentire alle imprese di mettersi al riparo senza troppe formalità e guadagnare tempo per riorganizzarsi e continuare l’attività. Ma, nella prima fase, la procedura è stata sovente utilizzata da debitori già al capolinea, mettendo in difficoltà i creditori.

È pertanto auspicabile che gli operatori economici ricorrano tempestivamente a questo strumento visto il favore legislativo che ha acquisito sia sul piano nazionale, sia sul piano comunitario, anche alla luce dell’adeguamento alla Raccomandazione UE 2014/135: esso rappresenta un valido strumento di “autonomia” per l’imprenditore che rischia l’insolvenza – ma che non vuole cessare la propria attività – e una garanzia per i creditori interessati alla ristrutturazione dell’impresa che versa in difficoltà finanziarie.

Avv. Luca Davini e Dott.ssa Giulia Levi

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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