Il 1° marzo 2014 sono entrate in vigore le modifiche, approvate dal Congresso Nazionale del Popolo nel dicembre 2013, alla disciplina delle “Wholly Owned Foreign Enterprise” (WOFE), contenuta nella legge cinese sulle società a capitale estero.
Gli emendamenti apportati dal Congresso rappresentano un importante passo avanti nell’ambito dell’internazionalizzazione del mercato cinese, obiettivo sottostante alla stessa previsione normativa delle WOFE.
Le Wholly Owned Foreign Enterprise sono infatti società a responsabilità limitata, a totale partecipazione straniera, che inizialmente si configuravano come imprese a prevalente vocazione manifatturiera vincolate all’obbligo di esportare la maggior parte dei prodotti.
Dopo il 2000 sono stati eliminati molti dei vincoli che ne rendevano problematico l’utilizzo: è stato eliminato l’obbligo di esportazione dei prodotti, è stata prevista la possibilità di acquistare le materie prime sia sul mercato interno che su quello estero e di compiere transazioni internazionali senza la previa autorizzazione governativa.
A ciò si aggiunga che, nel tempo, alla tradizionale WFOE manufatturiera si sono affiancati altri tipi di attività imprenditoriali: vendita all’ingrosso, al dettaglio e franchising in Cina (le cosiddette Trading WFOE o FICE, Foreign Invested Commercial Enterprise): l’attività di queste società può consistere anche nella fornitura di un’ampia gamma di servizi di consulenza e management e sviluppo del software.
Il Ministero del Commercio cinese ha certificato che nel 2008 il 78% degli investimenti di capitale da parte di società estere sono stati indirizzati alla costituzione di WFOE o all’ampliamento delle proprie partecipazione (nel 1995, la percentuale ammontava al 27%).
Quali sono le principali ragioni di questo successo?
Innanzitutto, la costituzione di una WFOE, diversamente dalla joint venture con un partner cinese, garantisce una totale libertà di scelta in relazione alle strategie imprenditoriali.
I Renminbi fatturati dalla WFOE possono poi essere convertiti in dollari da trasmettere alla eventuale società controllante con sede fuori dalla Cina (la moneta cinese non è ancora una valuta “internazionale” e non è pertanto liberamente convertibile).
Inoltre, operando con una WFOE, non sono necessarie particolari licenze per l’importazione/esportazione dei prodotti, in caso di attività manifatturiera, con piena tutela del know-how, qualsiasi sia l’attività svolta.
La riforma del dicembre 2013 ha apportato modifiche in relazione alle somme da versare come capitale sociale ed ha inciso sul regime relativo alla registrazione di quest’ultimo nonché sui requisiti per la costituzione della società.
In particolare, è stato abolito il minimo di capitale sociale di RMB30,000 (4817,884 USD) per la costituzione della WFOE, nonostante la autorità cinesi siano chiamate ad un controllo preventivo sulla congruità dell’investimento. Questa modifica non si applica ad alcune tipologie di società, quali ad es. società quotate in borsa che offrano azioni o obbligazioni al pubblico, banche commerciali e compagnie assicurative, società di investimenti e di intermediazione di strumenti finanziari.
In secondo luogo il sistema basato sul capitale versato è stato sostituito da un sistema basato sul capitale sottoscritto: prima della riforma la legge prevedeva che il primo conferimento dovesse essere effettuato entro 90 gg. dalla data di costituzione della società e che non potesse essere inferiore al 15% del capitale registrato che gli ulteriori conferimenti avrebbero dovuto essere completati entro 2 anni dal rilascio della Business License.
La nuova normativa prevede per i soci delle WFOE piena discrezionalità su termini, modalità e ammontare delle sottoscrizioni.
Gli emendamenti hanno inoltre abolito i requisiti minimi per i conferimenti in denaro. In particolare, è stata abrogata la norma secondo cui almeno il 30% del capitale sociale registrato doveva essere versato in denaro; inoltre, è stato abolito il limite massimo – pari, prima della riforma, al 20% – previsto per i conferimenti in beni immateriali. A ciò si aggiunga che, se prima degli emendamenti, i conferimenti in beni immateriali venivano stimati secondo i criteri cinesi, oggi la stima avviene secondo i Customary International Valutation Principles.
Per quanto riguarda la procedura di registrazione della società, dal 1° marzo 2014 non è più necessario indicare l’ammontare del capitale sociale versato e quest’ultimo non è più soggetto alla previa verifica di un contabile certificato. Inoltre, la tradizionale ispezione annuale da parte dell’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio Cinese, è stata sostituita da un sistema di periodica registrazione e comunicazione delle informazioni rilevanti.
In conclusione, le nuove disposizioni introdotte con la recente riforma delle WOFE possono rappresentare per le imprese italiane ed estere in generale una interessante “porta di ingresso” nel mercato cinese, in quanto garantiscono un maggiore controllo sul mercato rispetto alla costituzione di una tradizionale joint-venture con un partner locale ed evitano l’insorgere delle frequenti problematiche connesse a questo genere di operazioni (difficoltà nelle negoziazioni contrattuali, conflitti potenziali con l’altro partner nella venture, obbligo di condivisione di talune scelte strategiche).
Dall’altro lato, occorre tuttavia prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla scelta di costituire una WOFE senza avvalersi dell’appoggio di un partner cinese, che è in grado di garantire sia la creazione sia il consolidamento di quelle relazioni personali con l’apparato burocratico statale e i soggetti del mercato, che in Cina sono fondamentali per lo sviluppo e il successo di ogni tipo di attività imprenditoriale.
Avv. Luca Davini e Dott.ssa Giulia Levi