La successione internazionale: legge applicabile

Premessa

E’ internazionale qualsiasi successione a causa di morte che presenti elementi di estraneità/internazionalità rispetto al proprio ordinamento.

Ad esempio: nel caso del sig. Van Till, cittadino belga, residente in Italia che lascia in eredità ai propri tre figli due beni immobili in Inghilterra, la successione sarà regolata dalla legge belga, italiana o inglese?

Da un punto di vista pratico, individuare la legge applicabile significa individuare le regole applicabili al caso concreto, tra le quali importante rilevanza assumono  quelle sull’imposizione fiscale (alcuni Paesi godono di un regime fiscale più favorevole di altri), quelle sulla ripartizione delle quote ereditarie (in alcuni paesi è possibile la diseredazione in altri no), nonchè quelle sulla validità del testamento e sulle procedure di assegnazione dei beni.

La legge applicabile al caso del sig. Van Till verrà individuata secondo le norme di diritto internazionale in base ad un criterio definito “di collegamento”.

In ambito europeo possiamo affermare che le regole di collegamento in questione sono state tutte da tempo uniformate per tutti i paesi europei, perlomeno nella maggior parte dei casi. Ciò significa, ad esempio,  che dal punto di vista italiano o francese o tedesco si applicano gli stessi criteri di collegamento per determinare la legge applicabile ad una vendita internazionale di merci o ad un trasporto internazionale qualora le parti interessate non l’abbiamo espressamente pattuita. 

Il Regolamento UE 650/2012

In particolare, in tema di successioni, è stato adottato il Regolamento UE 650/2012, entrato in vigore il 17/08/15, che costituisce diritto privato internazionale uniforme nelle successioni a causa di morte in tutti i paesi UE, fatta eccezione per Inghilterra, Irlanda e Danimarca.

Ora secondo il Regolamento 650/2012 il giudice competente e la legge applicabile in caso di successione sono quelli di abituale residenza del defunto (criterio di collegamento uniforme per l’UE, salvi i paesi sopra indicati).

Invece, in precedenza, l’art. 46 della legge di diritto internazionale privato italiano n.218/1995, stabiliva che la legge applicabile dovesse essere quella relativa alla cittadinanza del defunto.

Nell’ esempio sopra riportato la successione del sig.Van Till sarà quindi regolata dalla legge italiana in quanto luogo di residenza del defunto.

Se non sorgono vertenze gli eredi potranno quindi ricevere i beni immobili loro pervenuti in eredità facendo riferimento alle norme italiane. 

Il nuovo Regolamento europeo ha indubbiamente il pregio di semplificare le questioni successorie tra (quasi) tutti i Paesi europei.

Nel caso in cui invece siano coinvolti persone di Paesi terzi, al di fuori dell’Unione Europea che prevedono nel loro diritto privato internazionale criteri di collegamento diversi, potrebbero aprirsi vertenze legali in Stati diversi.

Ad esempio: un cittadino cinese, residente in Italia, decede senza lasciare testamento lasciando figli, con se residenti in Italia, ed altri figli residenti in Cina con la ex moglie.

In caso di conflitti legali tra i figli per la determinazione ed attribuzione delle quote ereditarie i giudici italiani faranno riferimento alla legge italiana mentre i giudici cinesi potrebbero invece applicare un diverso criterio di collegamento, dato, in ipotesi, dalla legge cinese, quale legge  della cittadinanza del defunto.

Il concetto di “residenza abituale”

Vista l’importanza del concetto di residenza abituale per individuare la legge ed il giudice competente in ambito successorio sopra esaminata, occorrerà verificare quali siano i criteri  per stabilire legalmente la residenza in un luogo.

Il Regolamento 650/2012 non dà una specifica definizione di residenza, ma richiede per la sua determinazione due requisiti:

-la permanenza stabile (criterio oggettivo) in un dato luogo e

-l’intenzione (criterio soggettivo) di voler stabilire la propria residenza in quel luogo.

Da un punto di vista operativo, il concetto di residenza abituale , identificato nel territorio con il quale il de cuius aveva la più stretta e stabile relazione, viene stabilito tenendo conto della residenza anagrafica, del domicilio, delle sedi dei suoi affari ed interessi, della residenza fiscale e di quant’altro possa considerarsi utile a determinare quale fosse il territorio con il quale il de cuius aveva il collegamento più stretto (ad esempio l’indirizzo di ricevimento di comunicazioni di istituti previdenziali, o di bollette telefoniche, luce, energia elettrica, ecc.)

Il testamento

Ai sensi del regolamento 650/2012 il de cuius può scegliere di regolare l’intera successione secondo la legge dello stato in cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte e la sua validità sarà verificata ai sensi di tale legge.

Si precisa tuttavia che tale scelta non può mai pregiudicare i diritti degli eredi residenti in Italia al momento della morte del defunto  in tema di quota di legittima, qualora pretermessa ai sensi della disciplina della legge scelta (nei paesi anglosassoni è per esempio ammessa la diseredazione).

Conclusioni

Nell’ambito di una successione internazionale possono emergere molteplici profili di complessità dettati dalla diversa cittadinanza e/o residenza dei soggetti coinvolti e dalla localizzazione dei beni del defunto in diversi Paesi.

Il primo passo operativo da compiere nell’affrontare tali questioni è senz’altro quello di individuare la legge applicabile al caso concreto, questione che non sempre si presenta di facile e pronta soluzione. Tale operazione è stata agevolata nel contesto europeo con l’adozione del Regolamento UE n. 650/2012 (in vigore dal 17 agosto 2015) ai sensi del quale la legge applicabile, salvo espressa volontà testamentaria, è quella del Paese di residenza abituale del de cuius.

Torino – Milano, 15 aprile 2016

Avv. Marcello Mantelli
Dr. Massimiliano Gardellin

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