Le 5 clausole del contratto di vendita internazionale che nessun esportatore può trascurare

contratti internazionali

Il contratto di vendita internazionale ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene da parte del venditore, in un determinato Stato, in favore di un compratore che si trova in uno Stato differente, dietro pagamento di un prezzo.

Preliminarmente è bene ricordare che, con riguardo alla disciplina generale del contratto di vendita internazionale, occorre inevitabilmente fare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, siglata a Vienna l’11 aprile 1980, che è stata oggetto di ratifica da parte del legislatore italiano e che parimenti è stata ratificata da numerosi Stati europei ed extra-europei.

Ad oggi, hanno aderito alla Convenzione di Vienna CISG) oltre 91 Paesi nel mondo, tra i quali, a titolo esemplificativo, la maggior parte degli stati membri dell’Unione Europea (con la rilevante eccezione dell’Inghilterra), la Russia, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Cina e il Canada.

Tale aspetto riveste un’importanza fondamentale nel momento in cui ci si appresta a negoziare un contratto di vendita internazionale, poiché laddove ad esempio un contratto di vendita internazionale di cosmetici sia stipulato tra un’impresa italiana ed una controparte estera avente la propria sede in Germania, entrambi Paesi contraente, la CISG sarà direttamente applicabile.

Ferma l’applicazione automatica della Convenzione nei casi sopra menzionati, le parti contraenti restano pur sempre libere di derogare al contenuto della Convenzione medesima, anche – e soprattutto – con riferimento a clausole del contratto che regolano parametri che rivestono un’importanza fondamentale per poter concludere affari in sicurezza.

In questo modo la Convenzione di Vienna integrerà automaticamente, laddove necessario, le disposizioni contrattuali pattuite specificamente tra il venditore ed il compratore.

Ma quali sono le clausole di un contratto di vendita internazionale che gli esportatori italiani non possono assolutamente trascurare in sede di trattative?

Trattandosi del contratto di gran lunga più diffuso nel commercio internazionale, esso può risultare in apparenza di agevole utilizzo da parte dell’operatore commerciale, posto che di norma l’attenzione viene posta principalmente sui tradizionali elementi di base del contratto, ovvero su aspetti commerciali come prezzo, pagamento e tempo di consegna della merce.

Tuttavia, è fondamentale porre la medesima – se non anche superiore – attenzione su alcuni punti critici del rapporto, quali:
1) i parametri di conformità della merce
2) la garanzia prestata
3) la consegna della merce ed il connesso passaggio del rischio
4) il rischio di mancato o ritardato pagamento
5) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

Solo attraverso un corretto esame di questi aspetti del contratto di vendita internazionale gli esportatori italiani saranno in grado di negoziare con i propri partner commerciali esteri un testo chiaro, completo e sicuro, che consenta loro di ridurre al minimo i rischi dell’operazione.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

VAI AL COMMENTO
Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

VAI AL COMMENTO

Seguici su