Nel contesto di contratti internazionali ed in special modo nei contratti di durata, che richiedono un lungo periodo di preparazione oppure una lunga fase di esecuzione prolungata nel tempo, è molto frequente fare ricorso a clausole di forza maggiore.
Queste clausole regolano i casi nei quali, al verificarsi di un determinato evento, in circostanze del tutto eccezionali, la parte che ne sopporta gli effetti è legittimata a sospendere l’esecuzione del contratto e, nei casi più gravi, a risolverlo.
La disciplina della forza maggiore nelle legislazioni nazionali
La maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali regola le situazioni che possono giustificare la sospensione dell’esecuzione o la risoluzione di un contratto, senza alcuna responsabilità a carico della parte.
Tuttavia, le suddette normative risultano tutt’altro che omogenee, tanto che le medesime circostanze possono costituire causa di forza maggiore per la legislazione di un Paese e non per un’altra.
Ad esempio, in Paesi come Francia e Germania la nozione di forza maggiore è riconducibile al tradizionale concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che nel corso degli ultimi anni, grazie ad una intensa attività della giurisprudenza, è stata estesa fino ad includere anche ipotesi di impossibilità “pratica” ed “economica”, avvicinando sempre di più il concetto di imprevedibilità a quello di improbabilità.
D’altro canto, nei Paesi di common law , si è sviluppata una tendenza ad applicare in maniera molto restrittiva il concetto di impossibilità sopravvenuta facendo ricorso al concetto di frustration, allorché a seguito di un evento sopravvenuto l’obbligo della parte è diventato radicalmente diverso da quello pattuito contrattualmente, o di impraticability (cfr. Stati Uniti).
Gli operatori del commercio internazionale tendono pertanto a definire espressamente nel contratto le circostanze che possono costituire causa di forza maggiore e a disciplinarne le conseguenze, in modo da realizzare un giusto compromesso tra due opposte esigenze:
– da una parte la legittima aspettativa di chi subisce l’evento imprevedibile di cui non è responsabile ad essere dispensato dai suoi obblighi contrattuali
– dalla parte opposta l’altrettanto legittima aspettativa ad ottenere la prestazione pattuita.
La definizione contenuta nella Convenzione di Vienna del 1980
La Convezione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 11 aprile 1980) (CISG) rappresenta uno dei migliori esempi di come la predisposizione di una normativa uniforme, che sostituisca le diverse normative nazionali, consenta di superare le differenze giuridiche tra gli ordinamenti dei vari Stati; possiamo ricavare un esempio di ciò facendo riferimento proprio alla nozione introdotta dalla CISG in tema di forza maggiore.
Infatti l’art 79, comma 1, della Convenzione, che si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi sede d’affari in Stati diversi, quando tali stati sono contraenti, stabilisce che “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch’essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze”
Gli errori da evitare nella redazione di clausole di forza maggiore
Uno degli errori da evitare nella redazione di un clausola di forza maggiore è quello di copiare pedissequamente clausole utilizzate in altri contratti, senza valutare con attenzione se la clausola risponde effettivamente alle esigenze specifiche della parte.
Un altro errore consiste nel pensare che la clausola potrà essere invocata solo nei casi in cui fossimo noi il soggetto costretto a subire la forza maggiore (e quindi l’inadempimento della controparte), senza tenere in considerazione che la clausola potrà essere invocata anche dalla controparte in relazione ad un inadempimento eventualmente imputabile a noi.
Da un altro lato, una clausola che tenda a ricomprendere fattispecie troppo ampie potrebbe ritorcersi contro la parte italiana se invocata dalla controparte straniera.
Il contenuto tipico della clausola
Nella maggior parte dei casi si assiste a clausole redatte mediante l’esposizione di una definizione generale di forza maggiore, cui segue un elenco di eventi espressamente considerati dalle parti casi di forza maggiore.
Vi sono poi clausole che si limitano a menzionare una serie di casi di forza maggiore senza una definizione generale della medesima: si tratta di clausole delle quali è bene diffidare, considerato che in tutti i casi in cui l’evento che si realizza non è contemplato nella elencazione, esso non potrà essere considerato come forza maggiore.
Si noti da ultimo che per la giurisprudenza arbitrale, i requisiti fondamentali affinché un evento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore sono l’imprevedibilità, il fatto che esso si trovi al di fuori del controllo delle parti e infine che l’evento renda l’esecuzione dell’obbligo contrattuale impossibile o quanto meno non ragionevolmente sostenibile.
Seppure nel corso della trattativa molto spesso non vi è la possibilità concreta di dedicare troppo tempo alla negoziazione della clausola di forza maggiore, è raccomandabile prestare attenzione alla sua redazione, con l’assistenza di consulenti esperti nel settore, optando piuttosto, in ultima analisi, per una buona clausola standard.
Avv. Luca Davini
Leggi l’articolo La redazione di un contratto internazionale
Iscriviti alla Newsletter di Mantelli Davini Avvocati Associati