Le differenze tra vendita, fornitura e distribuzione

Premessa

E’ comunemente noto che gli operatori economici intrattengono relazioni commerciali continuative, di diversa tipologia, con clienti situati all’estero.

Per relazioni commerciali continuative intendiamo fare riferimento non solo ai tipici contratti di fornitura e concessione di vendita ma anche alle singole vendite di merce effettuate nel tempo ai cd clienti fedeli situati all’estero che comprano di volta in volta i prodotti senza ulteriori impegni con il venditore. 

Secondo la nostra esperienza nella maggior parte dei casi queste relazioni commerciali di fatto continuative non sono regolate da un contratto.

La mancanza di un contratto potrebbe però comportare i rischi economici che esamineremo nel seguito.

Le relazioni d’affari continuative

In linea generale possiamo inquadrare le relazioni commerciali continuative sopra menzionate nei seguenti schemi contrattuali:

i) vendite consecutive di merce nel tempo ad un cliente fedele; oppure

ii) fornitura di merce; oppure

iii) concessione di vendita/distribuzione

Le relazioni d’affari in questione, quando non basate su un chiaro contratto scritto, sono sostanzialmente costituite dallo scambio di ordini e conferme d’ordine o di ordini del cliente, ai quali segue direttamente la consegna da parte del venditore italiano.  

Non è infrequente che nel corso di questi rapporti, nati come semplici compravendite di merce, si instauri nel tempo un ulteriore rapporto non scritto, una sorta di contratto tacito che si può definire come “contratto quadro”, che prevede impegni aggiuntivi rispetto alla semplice consegna delle merci.

Ad esempio il venditore e il compratore concordano un obbligo di fornire i prodotti a carico del fornitore a certe scadenze o secondo il bisogno dell’acquirente, un obbligo di partecipazione alle fiere, un obbligo di promuovere le vendite dei prodotti in una certa zona oppure il compratore viene indicato sul sito web e sui cataloghi del venditore come distributore esclusivo per una certa zona  ecc…

Il rapporto così configurato di fatto prosegue poi normalmente senza problemi fino al momento in cui, ad esempio, il fornitore decide di interrompere la relazione in atto a seguito di una variazione della propria strategia commerciale.

Se manca un contratto che attesti gli accordi tra le parti in queste situazioni il compratore  potrebbe opporre al venditore che in realtà tra loro erano in atto non semplici vendite ma un vero e proprio rapporto di fornitura o di concessione di vendita sulla base dello svolgimento di fatto del rapporto d’affari, con conseguente richiesta di un risarcimento danni per il mancato preavviso e, se la legge applicabile lo consente, anche un’indennità di cessazione del rapporto (quest’ultima nel solo ambito della concessione di vendita).

Si precisa sul punto che secondo la legge italiana la somministrazione (termine sostanzialmente equivalente, per quello che qui rileva, a quello di “fornitura”), contratto tipico,  viene definita all’art.1559 c.c. come “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. 

Ugualmente la concessione di vendita/distribuzione, contratto atipico e quindi non espressamente regolato dal nostro codice civile, è connotata a sua volta da obblighi delle parti ben diversi ed aggiuntivi rispetto alla semplice vendita che abbiamo delineato nel precedente articolo su questa  rivista. 

Concessione di vendita – Fornitura – Acquirente fedele nel tempo

L’esame delle situazioni di fatto sopra descritte è agevole quando il rapporto con il cliente fedele nel tempo non preveda nulla di più che il trasferimento della merce verso il corrispettivo di un prezzo.

Tuttavia, quando vi sono elementi aggiuntivi -anche taciti- che si possono trarre dalle pratiche instaurata tra le parti, la qualificazione del contratto come  fornitura o concessione di vendita andrà effettuata caso per caso tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze della fattispecie concreta.

Dal punto di vista dell’Unione Europea, la sentenza della Corte di Giustizia Corman Collins del 2013 (Caso n. C‑9/12, sentenza del 19/12/2013) ha tratteggiato una prima distinzione tra le due fattispecie della vendita e della concessione di vendita, alla quale i giudici nazionali devono conformarsi.

Infatti, secondo la sentenza in questione:

i) se il rapporto tra le parti si limita alla consegna di merci si tratta  di compravendita ;

ii) se invece il rivenditore assume ulteriori obblighi relativi alla distribuzione dei prodotti (obblighi di promozione e/o pubblicitari, partecipazione a fiere, servizi vari), in cambio di un vantaggio di tipo economico (esclusiva, trasmissione di know how ed attività di formazione, agevolazioni di pagamento), il rapporto può essere inquadrato come concessione di vendita e quindi considerato prestazione di servizi.

Ciò comporta effetti diversi sulla legge applicabile al rapporto: applicazione della legge del paese del fornitore nel caso di vendita (e nel caso di rapporto di fornitura cioè con vincolo a fornire) e, al contrario, applicazione della legge del paese del distributore nel caso di prestazione di servizi. 

Tuttavia, l’individuazione degli elementi da cui desumere se siano stati o meno assunti tali obblighi, viene demandata dalla Corte ai giudici nazionali, fermi i principi generali fissati dalla Corte di Giustizia Europea nella citata sentenza Corman- Collins.

Una volta individuato il tipo di rapporto in corso tra le parti –e quindi se di vendita o distribuzione- sarà individuata la legge applicabile alla relazione d’affari (Reg. CE 593/2008) e conseguentemente determinato se dovuto o meno un risarcimento .

Il caso Granarolo / Ambrosi (CGE C-196-15)

Per quello che qui interessa nel caso Granarolo Ambrosi la Corte di Giustizia ha evidenziato che l’azione di risarcimento di una parte a seguito di una interruzione delle relazioni commerciali senza preavviso non rientra negli illeciti civili dolosi o colposi, se esiste tra le parti una relazione contrattuale tacita di lunga durata, vale a dire un “accordo quadro”, che spetta al giudice del rinvio verificare.

Il Giudice nazionale, in questo caso quello francese, secondo la Corte di Giustizia, è tenuto a verificare se nel caso concreto il rapporto commerciale si caratterizzi per la presenza di obbligazioni tacitamente pattuite tra le parti nel corso della relazione per qualificare il rapporto  come contrattuale o di diversa natura.

L’esistenza della relazione non è presunta ma va dimostrata sulla base di una serie di elementi concordanti individuati dalla stessa Corte tra cui figurano, in particolare:

i)   l’esistenza di relazioni commerciali in corso da tempo;

ii)  la buona fede intercorsa tra le parti;

iii) la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e valore;

iv) eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sconti accordati;

v) la corrispondenza intercorsa.

I rischi del rapporto commerciale non regolato da un contratto: il risarcimento danni per il mancato preavviso in caso di recesso, l’indennità di cessazione del rapporto (indennità di clientela) ed il risarcimento del danno

La corretta qualificazione del rapporto quale vendita con un cliente abituale, fornitura o concessione di vendita, rileva sul piano delle conseguenze in caso di cessazione della relazione commerciale.

Infatti, il fornitore che decida di interrompere il rapporto correrà il rischio che il rivenditore invochi l’esistenza di un rapporto continuativo di fornitura o di concessione di vendita reclamando, nel primo caso il rispetto dell’obbligo di preavviso ed il connesso risarcimento dei danni  e nel secondo caso sia l’obbligo di preavviso ora detto sia il diritto al versamento di  un’indennità di preavviso e/o di clientela e perfino il risarcimento del danno a seconda della situazione di fatto ed alla legge applicabile al rapporto commerciale intercorso.

Qualora, diversamente, si tratti di un rapporto di fatto di fornitura, ad esempio  inquadrabile, dal punto di vista del diritto italiano, nella somministrazione di cui agli art.1559 e ss c.c  se la durata del rapporto non sia stata stabilita il fornitore che intende recedere dal contratto dovrà dare un congruo termine di preavviso all’acquirente.

Ne consegue che il fornitore che non si renda conto di aver agito nel contesto di una fornitura/somministrazione, con vincolo a fornire un certo cliente e che abbia genuinamente inteso non vendere più i propri prodotti a quel cliente cessando la relazione senza nessun preavviso, correrà il concreto rischio di vedersi chiedere dall’acquirente il risarcimento dei danni subiti. 

Il termine di preavviso secondo la legge italiana

Il diritto italiano attribuisce al concessionario in assenza di pattuizione il diritto ad un congruo termine di preavviso, commisurato dalla giurisprudenza alla durata del rapporto, che si traduce di regola in un indennizzo pari al mancato guadagno relativo al periodo di preavviso non goduto.

Ad esempio la giurisprudenza italiana ha ritenuto congruo il preavviso di un anno e mezzo in relazione ad un rapporto che durava da 25 anni (Trib. Treviso 20/11/2015); non ha invece ritenuto congruo un preavviso di sei mesi sostituendolo con una durata di un anno con riguardo ad un contratto di durata pari a dieci anni (Trib. Napoli 14/9/12).

In altri casi, la giurisprudenza italiana ha stabilito la durata del preavviso per analogia, in mancanza di diverse pattuizioni contrattuali, secondo le norme che regolano il contratto di agenzia.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto risulta che la mancata regolamentazione del rapporto contrattuale di fatto in corso da tempo con un cliente estero potrebbe comportare incertezze circa la qualificazione giuridica dello stesso e sulle conseguenti modalità per procedere alla sua cessazione consistenti, in particolare, nell’obbligo di rispettare o meno un termine di preavviso e di corrispondere o meno in certe situazioni un‘ indennità più o meno importante (ie nel caso di rapporto di distribuzione).

Consigliamo quindi di esaminare con attenzione le relazioni commerciali internazionali in corso con i propri clienti e fornitori tramite il proprio legale di fiducia.

Torino – Milano, 19 febbraio 2018

Avv. Marcello Mantelli –

www.imantelli.com

[email protected]

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