Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
“È legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di S.p.A. o delle quote di S.r.l. nel senso di subordinare l’efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente ad un patto parasociale, dovendosi in tal caso intendere che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicai da ciascuno dei soci”.
Così si è espressa la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con massima n. 194 pubblicata in data 17 novembre 2020.
In sintesi, il nuovo orientamento interpretativo del Consiglio Notarile pone l’accento sull’importanza dei patti parasociali e, in particolare, sulla loro efficacia obbligatoria e non reale (ossia producono effetti solo tra i sottoscrittori e non verso i terzi, con la conseguenza che un’eventuale rottura del patto non è opponibile ai terzi, valendo solo tra le parti che lo hanno sottoscritto).
È proprio tale efficacia non reale che ha permesso il diffondersi della prassi che prevede l’inserimento – all’interno dello statuto societario – delle stesse previsioni contenute nei patti parasociali, con lo scopo di rendere tali previsioni vincolanti non soltanto per la società, ma anche per eventuali terzi acquirenti.
Di qui la necessità, secondo il Consiglio Notarile, di riconoscere l’ammissibilità di una clausola statutaria che rinvii decisioni strettamente societarie ad un elemento “esterno” – il patto parasociale – fornendo a questo una maggiore rilevanza applicativa.
Tuttavia, dato che il patto parasociale in sé rappresenta uno strumento idoneo ad esercitare un controllo sulla società, rimane l’obbligo di pubblicità e trasparenza dello stesso, in modo tale da evitare rischi e da perseguire la trasparenza nei confronti degli azionisti e dei soggetti terzi.
In questo modo, una volta rispettato tale obbligo di pubblicità, è possibile vincolare l’acquirente terzo – di azioni di S.p.A. o quote di S.r.l. – ai contenuti del patto parasociale mediante una clausola statutaria che subordina l’ingresso del soggetto terzo nella società all’adesione al patto stesso.
Il risultato di tale nuovo orientamento permetterebbe dunque di salvaguardare la natura “parasociale” dei patti e nel contempo di informare il terzo potenziale acquirente dell’esistenza di accordi a latere dello statuto societario -e del relativo contenuto- che condizionano l’efficacia della cessione della partecipazione, nei confronti della società, alla preventiva adesione da parte dell’aspirante socio a un patto parasociale.
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