Covid-19 e contratti commerciali internazionali

L’impatto ad un anno dall’inizio della Pandemia

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Come noto l’impatto della Pandemia da Covid-19 sui contratti internazionali ha iniziato a produrre i suoi effetti sulle transazioni commerciali dal primo trimestre dello scorso anno. Fin da allora le imprese hanno dovuto comprendere come risolvere le questioni relative alla causa di forza maggiore, all’hardship e al loro impatto sui contratti internazionali in corso e su quelli ancora da stipulare.

Dopo oltre un anno tali questioni sono tuttora attuali. Riteniamo quindi utile fornire nuovamente qualche spunto operativo al fine di gestire correttamente le relazioni commerciali già in corso o da avviare.

Il principio cardine di diritto romano sul valore delle pattuizioni contrattuali risiede nella regola “pacta sunt servanda” (i patti devono essere rispettati), recepito nel diritto italiano con la previsione contenuta all’art. 1372 del Codice civile secondo la quale il contratto ha forza di legge tra le parti e, ad esempio, nel diritto inglese con il principio della cd sanctity of contract.

In altre parole, i diritti e obblighi disciplinati dalle parti al momento del perfezionamento del contratto sono e rimangono vincolanti anche nel caso in cui nel corso della loro esecuzione avvenga un mutamento delle circostanze rispetto a quelle esistenti al tempo della sottoscrizione che non ne consenta l’esatta esecuzione.

Tuttavia, la regola sopporta eccezioni nel senso che a certe condizioni la parte colpita da un evento imprevedibile al tempo della stipula può invocare una scusante legale o contrattuale per essere esentata dalle responsabilità derivanti dal proprio inadempimento.

Un esempio ormai tristemente noto è quello della Pandemia e della correlata normativa di emergenza che ha impedito l’esecuzione di numerosi contratti perlomeno per un certo periodo di tempo. Diversa invece l’ipotesi costituita da un evento imprevisto ma superabile dalla parte colpita sopportando un maggior costo. Non è qui impossibile adempiere ma è molto più costoso (cd hardship già oggetto di approfondimento su questo blog).

In tali casi, se sussiste un impedimento all’esecuzione di un’obbligazione contrattuale che la parte non è in grado di superare, o se l’esecuzione richiede un onere economico eccessivamente gravoso, la parte può dunque essere temporaneamente o definitivamente “liberata” dall’obbligo contrattuale ma solo a certe condizioni. Vediamo quali.  

A fronte di una situazione di forza maggiore e nello specifico caso in cui il contratto tra le parti sia sintetico e non prevede né una clausola sulla legge applicabile né una clausola sulla forza maggiore, occorrerà verificare quale sia la legge applicabile al contratto.

Nel fare ciò, va considerato che, ad esempio, nel caso di un contratto di compravendita internazionale, potrebbe trovare molto probabilmente applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merce (anch’essa già oggetto di approfondimento su questo blog) con applicazione dell’art.79 (id est: cause di esonero dalla responsabilità contrattuale che comprendo i casi di forza maggiore).

Qualora viceversa non si applichi la Convenzione, si farà riferimento alla legge nazionale scelta dai contraenti nel contratto o, in mancanza di scelta, si farà riferimento alle norme di diritto internazionale privato. Ad esempio, nel caso di applicazione della normativa UE di diritto internazionale privato il Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, porterà all’applicazione della legge del paese ove ha sede il venditore. Qualora questa sia poi quella di un paese che non ha sottoscritto la Convenzione di Vienna (ad esempio il Regno Unito, l’India, vari paesi africani ecc.) occorrerà verificare che cosa prevede in concreto la suddetta legge con riguardo alle ipotesi di forza maggiore o di hardship.

Per evitare margini di incertezza, la soluzione più pratica e comprensibile per le imprese è quella di prevedere, all’interno del contratto internazionale, specifiche clausole di forza maggiore/hardship al fine di poter disporre – già in sede di contratto – di soluzioni che permettano di fronteggiare flessibilmente eventuali situazioni di “crisi” delle prestazioni derivanti dalle sopra menzionate circostanze sopravvenute successivamente alla stipula.

È fondamentale poi che le clausole di forza maggiore/hardship in questione definiscano quali tipi di circostanze siano considerate “impedimenti alla prestazione” e quali tipi di effetti si dispieghino sugli originali obblighi delle parti (rinegoziazione, recesso, determinazione a cura di un terzo ecc..).

Pertanto, un contratto è sempre vincolante anche nel caso in cui vi sia un mutamento delle circostanze, ma al verificarsi di un impedimento imprevedibile occorre valutare caso per caso se sussistano le condizioni per essere sollevati temporaneamente -o definitivamente- dai propri impegni contrattuali in deroga al principio pacta sunt servanda.

In particolare, se si verificano eventi che rendono impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione, è possibile invocare tali eventi quali motivo di forza maggiore/hardship che impediscono l’esecuzione sulla base del contratto o, in mancanza, della legge applicabile (o sulla base di entrambi nel caso di clausola “laconica”).

Pertanto, per far sì che il contratto si possa adeguare alle mutate circostanze occorre sempre prevedere fin dal tempo della stipula specifiche clausole che permettano un margine di flessibilità e adattamento alle nuove circostanze in modo da salvaguardare, per quanto ragionevolmente possibile, l’operazione economica.

Qualora ciò non sia stato fatto a suo tempo o lo si sia fatto in modo inadeguato con clausole non appropriate, è fortemente consigliabile rinegoziare i contratti in corso in modo da #fareaffariinsicurezza e evitare liti tra le parti.

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