L’importanza della scelta del metodo di risoluzione delle controversie internazionali: giudice nazionale o arbitrato internazionale?

Quante volte, nel corso della negoziazione di un contratto internazionale, le parti dimenticano di trattare la questione legata al metodo di risoluzione delle controversie oppure, non riuscendo a trovare una soluzione condivisa circa il tribunale competente a decidere eventuali controversie, ciascuna delle due Parti non accettando il tribunale del Paese della controparte, decidono di non scrivere nulla in proposito all’interno del contratto?

Oppure semplicemente, capita sovente che la Parte che si ritiene più “debole” da un punto di vista contrattuale omette l’argomento per il timore di rischiare di perdere l’affare o perché si tratta di un aspetto per così dire di scarso “impatto” da un punto di vista commerciale: negoziare con la controparte il luogo “dove si andrà a litigare” ancora prima di dare corso al rapporto non è infatti un gran modo di intraprendere una relazione commerciale.

Preliminarmente, quando si opera nel contesto della contrattualistica internazionale, occorre invece spogliarsi di questi ed altri luoghi comuni, che possono forse avere un qualche rilievo nei mercati nazionali ma che all’estero non hanno alcun tipo di valore: tutti i soggetti che operano sui mercati internazionali sono infatti perfettamente consapevoli dell’importanza della scelta del metodo di risoluzione delle controversie all’interno del contratto che regola il rapporto commerciale.

Le clausole contrattuali, compresa quella di risoluzione delle controversie, non sono infatti altro che guide lines per la corretta esecuzione dei compiti di ciascuna parte e vengono redatte non solo nell’interesse della parte più forte o in danno di quella più debole, ma nell’interesse comune del compimento dell’affare in completa sicurezza.

Tornando alla scelta del metodo di risoluzione delle controversie, è bene tenere a mente che la mancata scelta comporterà in alcuni casi l’impossibilità di far valere le proprie ragioni.

Si pensi ad esempio, ad una vendita internazionale di beni nel settore della moda, ad esempio jeans, conclusa tra un venditore italiano e un compratore avente sede negli Stati Uniti, con pagamento pattuito alla consegna della merce e senza previsione nel contratto di alcun metodo di risoluzione delle controversie.

In una ipotesi del genere, qualora il compratore maliziosamente lamenti la presenza di difetti nella merce, rifiutandosi di corrispondere il prezzo pattuito, all’esportatore italiano non resterà che scegliere tra concedere un forte sconto (ben sapendo che la merce è perfettamente integra) oppure iniziare un contenzioso davanti ad una Corte Statunitense affrontando costi di giustizia altissimi, alla luce delle tariffe particolarmente “salate” degli avvocati americani.

In altre ipotesi, in caso di mancata scelta per iniziativa delle parti, saranno le convenzioni internazionali ovvero le singole normative nazionali di diritto internazionale privato, a dirimere la questione circa l’individuazione del tribunale competente, circostanza che non sempre conduce a soluzioni gradite alla parte che è chiamata a far valere le proprie ragioni.

Per quanto concerne la scelta tra giudice nazionale e arbitro, occorre sottolineare che non vi è una soluzione migliore in assoluto, sebbene da più parti si ritenga che l’arbitrato costituisca il metodo “principe” per la soluzione di controversie internazionali, ma che ogni soluzione deve essere valutata con attenzione ed eventualmente “ritagliata su misura” per il caso di specie.

In linea generalissima i principali vantaggi dell’arbitrato possono essere riassunti nei seguenti aspetti:
– Neutralità degli arbitri
– Competenza specifica degli arbitri
– Procedura informale (libertà delle parti nello stabilirne tempi e modi)
– Segretezza del procedimento
– Possibilità di escludere il ricorso ai giudici del paese della controparte
– Riconoscibilità all’estero.

Dall’altro lato, il portare una “causa internazionale” davanti a giudici nazionali è consigliabile nei casi seguenti:
– Parti che si trovano in una situazione meramente «difensiva»
– Stati non aderenti alla Convenzione di New York
– Non arbitrabilità della controversia
– Controversie di limitato valore economico

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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