Liquidazione del patrimonio: è possibile estendere la procedura di composizione della crisi ai soci illimitatamente responsabili?

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Con decreto del 7 gennaio 2021, il Tribunale di Forlì è intervenuto in maniera innovativa su un argomento più volte affrontato in giurisprudenza: la possibilità per i soci illimitatamente responsabili di una società di persone di accedere alle procedure di composizione della crisi (nello specifico, liquidazione del patrimonio).

Le procedure di composizione della crisi vengono disciplinate dalla Legge n.3 del 2012, la quale ha l’intento di fornire a soggetti non fallibili (debitori civili come piccoli imprenditori, start up, associazioni, etc; oppure consumatori) uno strumento per risolvere e cancellare tutti i debiti pendenti, garantendo una nuova immissione nel mercato.

In questi casi, la Legge prevede tre diversi tipi di procedimento:

-l’accordo di ristrutturazione dei debiti (volto a definire un piano di ristrutturazione dei debiti che dovrà essere approvato dai creditori);

-il piano del consumatore (valido solo per chi possiede detta qualità di consumatore);

-la liquidazione del patrimonio (procedura simile al fallimento, con la formazione di uno stato passivo e un’attività di liquidazione formalizzata in un programma).

In passato la giurisprudenza maggioritaria ha sempre sostenuto un orientamento più rigoroso, vietando l’accessibilità di tali procedure ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone e assoggettandoli alle sole procedure concorsuali sulla base dell’art. 147 Legge fallimentare, il quale recita “La sentenza che dichiara il fallimento di una società […] produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.

A seguito di pronunce successive più inclini a riconoscere la possibilità per i soci di ricorrere alle procedure negoziali di composizione della crisi, nel 2020 il legislatore ha poi affrontato il caso specifico della liquidazione del patrimonio, stabilendo che gli effetti del decreto di apertura della liquidazione si estendono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 14 ter, comma 7 bis, Legge n.3/2012).

Dunque, nel caso in esame, il Tribunale di Forlì è partito proprio dal disposto dell’art. 14 ter citato, estendendo la procedura di liquidazione del patrimonio non solo ai due soci che ne hanno fatto richiesta, ma anche al terzo socio che non aveva presentato istanza di accesso alla stessa.

In questo senso, il giudice non soltanto riconosce l’orientamento volto ad ampliare l’applicabilità delle procedure di composizione della crisi anche ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, ma inoltre afferma che tale estensione è automatica, inderogabile e prescinde dalla manifestazione di volontà del singolo socio.

Ne deriva che, in un caso simile, la soluzione più opportuna sarebbe convocare l’assemblea dei soci illimitatamente responsabili prima di aprire la procedura – in modo tale da valutarne attentamente gli effetti – non potendo la stessa essere oggetto di rinuncia.

Ad ogni modo, va segnalato che ad oggi non viene fornita dall’ordinamento alcuna previsione specifica che imponga un obbligo di interpellare tutti i soci prima di presentare detta richiesta di liquidazione del patrimonio, lasciando, di fatto, libertà di scelta nella gestione della procedura.

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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