Marchi e brevetti: Tribunale di Milano favorevole a misure cautelari urgenti inaudita altera parte se la notifica è impossibile

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

È possibile predisporre misure cautelari urgenti a tutela di marchi e brevetti nel caso in cui la notifica del ricorso alla controparte sia impossibile e quindi manchi un contraddittorio tra le parti?

Secondo il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia d’impresa, decreto 22 marzo 2021 – sì. Questo il caso.

Una società italiana attiva nel settore della produzione di giocattoli per bambini presentava un ricorso d’urgenza nei confronti di una società cinese per aver prodotto e venduto online giocattoli non conformi e interferenti con il brevetto detenuto dalla società italiana.

Malgrado i vari tentativi, non era tuttavia stato possibile perfezionare la notifica del ricorso alla società cinese, comportando uno slittamento della decisione del Tribunale di oltre otto mesi.

È in tale contesto che il Tribunale di Milano si è espresso sull’opportunità o meno di procedere inaudita altera parte, pronunciandosi sulle misure cautelari richieste dalla società italiana in assenza di contraddittorio con la società cinese.

Va ricordato che lo scopo delle misure cautelari urgenti è quello di prevenire danni irreparabili (connessi spesso anche alle lungaggini del processo).

In tal senso, quindi, i provvedimenti cautelari hanno l’obiettivo – per così dire – di “fermare l’emorragia” causata dalla violazione lamentata dalla parte ricorrente solo per un periodo limitato di tempo, nell’attesa di una decisione definitiva che confermi o neghi l’esistenza del diritto in base al quale tali misure erano state emesse.

Presupposto necessario ed imprescindibile di tali misure risiede quindi nella tempestività dell’adozione delle stesse nei casi di estrema urgenza, ossia qualora vi sia un rischio concreto di un pregiudizio imminente e irreparabile in mancanza di un rapido intervento.

Nel caso di specie il Tribunale di Milano – considerato anche il protrarsi del procedimento cautelare per oltre otto mesi – ha ritenuto che la necessità di assicurare una tutela cautelare da una condotta di contraffazione fosse di per sé sufficiente a determinare la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, e quindi a giustificare l’adozione delle misure.

In altre parole, secondo il Tribunale, il requisito del pregiudizio imminente è ricompreso nella condotta volta a contraffare un marchio/brevetto, gravando quindi sul soggetto – che si suppone aver violato la proprietà intellettuale – l’onere di dimostrare che così non è stato e che viceversa vi è assenza del pregiudizio fatto valere dalla parte ricorrente.

Per tali motivi, il Tribunale di Milano si è quindi pronunciato – sebbene in assenza di contraddittorio – ordinando di cessare la produzione di giocattoli contraffatti da parte della società cinese, il ritiro dal mercato di quelli già prodotti e l’oscuramento di tutti i siti web sui quali venivano venduti.

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